Normativa e prassi

10 Novembre 2025

Global minimum tax in Italia: fissati i nuovi adempimenti

L’Agenzia delle entrate, con appositi provvedimento e risoluzione, approverà il modello di pagamento, definendo le istruzioni per la compilazione, e istituirà i codici tributo per il versamento dell’imposta

Lo scorso venerdì 7 novembre 2025, è stato pubblicato il decreto del vice ministro dell’Economia e delle Finanze, con le “Diposizioni attuative degli obblighi dichiarativi e di versamento in materia di imposizione integrativa”.

Il provvedimento, adottato in attuazione della direttiva unionale relativa alla Global mimimum tax e dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 209/2023, disciplina le regole operative per la dichiarazione fiscale annuale che va trasmessa all’Agenzia delle entrate, e per il versamento delle imposte minime (integrativa, suppletiva e nazionale) dovute in Italia.

Al riguardo, ricordiamo che la dichiarazione fiscale, la cui finalità è quella di dichiarare e versare le imposte relative alle Global minimum tax, va distinta dalla Comunicazione rilevante (articolo 51, Dlgs n. 209/2023 – vedi “Global minimum tax, linee guida per la Comunicazione rilevante”), volta a fornire all’Amministrazione finanziaria i dati necessari per i controlli e il calcolo dell’imposizione integrativa.

Le tre imposte integrative

Ricordiamo, inoltre brevemente, che il prelievo dell’imposizione integrativa in Italia, in relazione alle imprese del gruppo soggette a bassa imposizione, avviene, in linea con l’approccio delle regole Ocse e della direttiva, attraverso tre sistemi impositivi differenti:

  1. imposta minima integrativa (Iir – Income inclusion rule), dovuta dalle controllanti capogruppo localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali, dalla partecipante intermedia o dalla partecipante parzialmente posseduta
  2. imposta minima suppletiva (Utpr – Undertaxed profit rule), dovuta da una o più imprese localizzate in Italia di un gruppo multinazionale, qualora l’Iir non sia stata applicata (in tutto o in parte) in altri Paesi. Si tratta di un meccanismo di “backstop“, finalizzato a “prelevare” l’eventuale imposta integrativa non applicata tramite il meccanismo principale Iir in Paesi dove non è stata adottata o non è applicabile
  3. imposta minima nazionale (Qdmtt – Qualified domestic minimum top-up tax), il “prelievo domestico”, che l’Italia applica alle proprie imprese ed entità, di gruppi multinazionali o nazionali,  a bassa imposizione, prima che possa intervenire l’Iir di un Paese estero o l’Utpr . In tal caso, lo Stato italiano riscuote direttamente l’imposta integrativa dovuta dalle sue entità.

Adempimenti dichiarativi
L’obbligo dichiarativo sorge per gli esercizi che hanno inizio dal 31 dicembre 2023 o in data successiva, purché il gruppo rientri nell’ambito applicativo dell’imposizione integrativa (articolo 10, Dlgs n. 209/2023), anche se l’imposta non è dovuta grazie a regimi di esclusione o semplificati.

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione fiscale coincidono con quelli responsabili del versamento delle singole imposte minime. In dettaglio:

  • per l’imposta minima integrativa la responsabilità ricade sulla controllante capogruppo (articolo 13, Dlgs n. 209/2023), sulla partecipante intermedia (articolo 14), e sulla partecipante parzialmente posseduta (articolo 15) localizzate in Italia. A questo proposito, rammentiamo che in base all’ approccio “top down” su cui si basa il funzionamento della Iir, l’obbligo di calcolare e versare l’imposta integrativa ricade primariamente sul livello più alto della catena di controllo del gruppo multinazionale. Ad esempio, se la controllante capogruppo è localizzata in Italia, le controllate intermedie sono esonerate da tale obbligo; viceversa, in caso di mancata applicazione, le intermedie italiane diventano direttamente responsabili
  • per l’imposta minima suppletiva l’obbligo ricade sul soggetto individuato dal gruppo, tra le sue entità localizzate in Italia, come responsabile del pagamento dell’Imposta minima suppletiva (articoli 19, comma 2, o 20, comma 3, del Dlgs n. 209/2023)
  • per l’imposta minima nazionale, a livello generale, il soggetto obbligato è individuato in ciascuna impresa, entità a controllo congiunto del gruppo entità apolide localizzata in Italia, sebbene l’articolo 18, comma 7, del Dlgs n. 209/2023, consente al gruppo di designare una delle imprese o entità italiane per adempiere all’obbligo dichiarativo e di versamento per conto delle altre.  La relazione illustrativa specifica che In coerenza con la natura e il ruolo svolto da questa imposta nell’economia delle regole sull’imposizione integrativa, il soggetto responsabile dell’imposta minima nazionale, a differenza di quanto accade per l’imposta minima integrativa e per l’imposta minima suppletiva, sarà sempre tenuto a presentare la Dichiarazione Fiscale all’Agenzia delle entrate in relazione agli esercizi in cui il gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza soddisfa i requisiti previsti all’articolo 10 del Decreto Legislativo”. In altre parole, il legislatore ha stabilito che la dichiarazione, anche se l’imposta minima nazionale sia pari a zero, debba essere presentata in via continuativa e sistematica da parte di tutti i soggetti italiani coinvolti nell’ambito della Global minimum tax.

Le entità escluse (articolo 11, Dlgs n. 209/2023) non sono soggette agli obblighi dichiarativi, a meno che non sia stata esercitata l’opzione per la loro inclusione.

Contenuto della dichiarazione
Il decreto stabilisce un modello dichiarativo unico, composto da due parti fondamentali: una sezione generale, sempre obbligatoria, contenente i dati del soggetto che presenta la dichiarazione, le informazioni sul gruppo, ed eventuali regimi semplificati o di esclusione di cui il gruppo usufruisce; e prospetti specifici per ciascuna delle tre imposte di cui il dichiarante è responsabile (i prospetti vanno compilati anche se l’imposta dovuta è pari a zero).

Nei prospetti relativi all’Imposta minima suppletiva e nazionale, il dichiarante deve indicare le imprese/entità coobbligate, per conto delle quali agisce, e la ripartizione dell’eventuale onere fiscale tra i soggetti del gruppo localizzati in Italia.

Tutti gli importi devono essere espressi in euro: la conversione da altra valuta deve avvenire utilizzando il tasso di cambio dell’ultimo giorno dell’esercizio.

La compilazione si basa sulla normativa italiana attuativa, anche se il Dlgs n. 209/2023 prevede che le disposizioni debbano essere interpretate tenendo conto delle regole Ocse.

Gli adempimenti dichiarativi riguardanti l’imposizione integrativa sono regolati, oltre che dal decreto in argomento, dalle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 del Dpr n. 322/1998, che risultano compatibili con il sistema impositivo in esame.

Ad esempio, è possibile integrare la dichiarazione fiscale (articolo 2, comma 8, del Dpr n. 322/1998) al di fuori dalle ipotesi disciplinate dall’articolo 32 o dall’articolo 36 del decreto legislativo (corrispondenti, rispettivamente all’articolo 4.6. e all’articolo 5.4 delle Model rules).

In relazione all’articolo 32, le modifiche successive alla “Comunicazione rilevante” sono collegate agli eventi che possono determinare una variazione dell’aliquota di imposizione effettiva di un esercizio, a seguito della presentazione della relativa comunicazione.

A titolo esemplificativo, eventi suscettibili di applicazione dell’articolo 32 possono essere un accertamento fiscale o la modifica del contenuto delle dichiarazioni fiscali presentate dall’impresa. La regola in commento si fonda sulla considerazione che, ove il calcolo delle imposte rilevanti (e della fiscalità differita) per l’esercizio di riferimento fosse stato correttamente effettuato e riflesso nella comunicazione rilevante, l’impresa avrebbe determinato con precisione l’aliquota di imposizione effettiva e ciò avrebbe condotto alla individuazione del corretto ammontare dell’imposta integrativa.

Termini e modalità di presentazione
La dichiarazione va trasmessa all’Agenzia delle entrate entro gli stessi termini stabiliti per la trasmissione della “Comunicazione Rilevante”, quindi, entro 15 mesi dalla chiusura dell’esercizio di riferimento (termine ordinario).

Tuttavia, per il primo esercizio di applicazione delle disposizioni (esercizio transitorio), il termine è stato esteso al diciottesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio.

Il primo termine di scadenza non può essere anteriore al 30 giugno 2026.

Infine, i soggetti obbligati (articolo 2, comma 2), sono tenuti a conservare la documentazione contabile ed extra contabile utilizzata per la compilazione della dichiarazione fiscale. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, e conservata fino al termine previsto dall’articolo 43 del Dpr n. 600/1973.

Versamento dell’imposta
Le imposte sono versate in due rate.  La prima, pari al 90% dell’importo complessivamente dovuto, va versata entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio di riferimento. Ad esempio, per l’esercizio 2024 coincidente con l’anno solare, il primo versamento dovrà essere effettuato entro il primo dicembre 2025 (in quanto il 30 novembre cade di domenica).

La seconda, cioè il saldo, pari al residuo 10%, deve essere versato entro un mese dal termine previsto, nell’articolo 5, per la presentazione della dichiarazione fiscale. A titolo di esempio, la seconda rata dell’imposta dovuta per il 2024, in caso di esercizio coincidente con l’anno solare, andrà versata entro l’ultimo giorno di luglio 2026.

L’Agenzia delle entrate, con apposita risoluzione, istituirà i codici tributo per il versamento dell’imposta e definirà le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

Le eventuali eccedenze di versamento possono essere utilizzate in compensazione verticale (riduzione delle medesime imposte negli esercizi successivi) o richieste a rimborso. Se, ad esempio, l’impresa responsabile dell’imposta minima integrativa ha versato erroneamente 1000 euro anziché 100 euro, potrà compensare l’eccedenza di 900 euro con l’imposta minima integrativa dovuta negli esercizi successivi. Non è possibile alcuna compensazione orizzontale con altri crediti tributari.

Regime sanzionatorio e responsabilità solidale
Per l’inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, si applicano le disposizioni sanzionatorie contenute nei decreti legislativi nn. 471 e 472 del 1997.

È previsto un regime transitorio per le violazioni riguardanti i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del Dlgs n. 209/2023, infatti, le sanzioni amministrative non vengono irrogate, purché non ricorrano i casi di dolo o colpa grave.

È importante sottolineare che le imprese e le entità del gruppo, per conto delle quali agisce il soggetto tenuto agli obblighi dichiarativi e di versamento sono responsabili solidalmente e congiuntamente con quest’ultimo per imposte, interessi e sanzioni.

Passi successivi
Il decreto in esame demanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione del modello di dichiarazione fiscale, corredato dalle istruzioni per la compilazione e la definizione delle modalità tecniche di presentazione.

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