Normativa e prassi

30 Settembre 2025

Regole fiscali sul lavoro sportivo, l’Agenzia scioglie i dubbi

Nell’ambito di una consulenza giuridica, chiariti diversi aspetti del trattamento fiscale del lavoro sportivo, sia nel mondo del dilettantismo che del professionismo

Il decreto legislativo n. 36/2021 ha attuato un’importante riforma del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico. Alcune rilevanti disposizioni hanno riguardato l’aspetto fiscale e contributivo, con disposizioni speciali e di favore sia a beneficio dei lavoratori, sia a vantaggio degli enti sportivi.
All’interno di questo contesto si colloca la richiesta di un ente pubblico , che ha posto all’Agenzia una serie di quesiti sul trattamento fiscale dei redditi dei lavoratori sportivi e dei premi ricevuti e in merito ai requisiti di accesso al regime forfetario.

L’Agenzia delle entrate ha risolto i cinque quesiti con la risposta n. 14/2025, di seguito sinteticamente illustrata.

Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo superiori ai 15mila euro
Con il primo quesito il Comitato ha chiesto all’Amministrazione finanziaria se i compensi erogati al lavoratore sportivo dell’area del dilettantismo che svolga la propria attività come lavoratore autonomo debbano subire la ritenuta, per gli importi che eccedono i 15mila euro, nella misura del 20% a titolo di acconto Irpef, in applicazione del regime di favore previsto dall’articolo 36 comma 6 del Dlgs n. 36/2021, ossia la non imponibilità per i lavoratori sportivi del dilettantismo per i compensi fino a 15mila euro. L’Agenzia ha chiarito che la ritenuta non va applicata fino a tale soglia, ma è necessaria un’apposita autocertificazione rilasciata da parte del percettore al sostituto d’imposta.
Un esempio chiarificatore: un lavoratore sportivo autonomo che presta la propria attività nei riguardi due diverse associazioni sportive dilettantistiche deve rilasciare a ciascuna di esse, in occasione di ogni singolo pagamento che riceve, un’autocertificazione sui compensi complessivamente percepiti, fino a quel momento, nell’anno solare. L’Asd erogante può non applicare la ritenuta quando rileva, sulla base dell’autocertificazione ricevuta, che l’importo che deve erogare non supera l’importo complessivo di 15mila euro fino a quel momento percepito dal lavoratore nell’anno solare. Qualora, di contro, l’importo erogato comporti il superamento di tale soglia, l’Asd erogante è tenuta all’effettuazione della ritenuta del 20% per l’importo che eccede i 15mila euro.

Regime di non imponibilità per autonomi e forfetari
Il secondo quesito attiene alla soglia di non imponibilità di 15mila euro relativamente ai lavoratori autonomi nel dilettantismo e per coloro che accedono al regime forfetario. Per l’Agenzia delle entrate, la regola di fondo non cambia, dal momento che rilevano ai fini impositivi soltanto i compensi che eccedono la soglia sopra indicata. Quindi, per quanto riguarda il reddito di lavoro autonomo del lavoratore sportivo autonomo (che rientra tra i redditi dell’articolo 53 comma 1 del Tuir) viene assunto, tra gli elementi positivi di reddito, l’importo dei compensi che eccede i 15mila euro, al quale devono essere sommati gli importi relativi agli altri componenti positivi di reddito, procedendo, successivamente, con la deduzione delle spese ammissibili. Con riguardo ai lavoratori in possesso dei requisiti per l’accesso al regime forfetario, rilevano, quali componenti positivi cui applicare il coefficiente di redditività, unicamente i compensi che eccedono l’importo di 15mila euro. In altri temini, detto coefficiente va applicato a detti compensi, al netto dell’importo di 15mila euro. Invece, anche tale importo concorre ai fini del calcolo della soglia massima dei compensi percepiti nell’anno precedente per l’accesso al regime.

Sempre in tema di regime forfetario, un’altra domanda attiene alla rilevanza, ai fini dell’accesso al regime nel 2024, dei rapporti da cui nel 2023 hanno originato compensi. L’Agenzia chiarisce che rilevano unicamente i rapporti di lavoro sportivo, così come disciplinato dal decreto legislativo, attivati nel 2023. Non rilevano invece i compensi rientranti tra i redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir) anche qualora i compensi siano stati erogati dal medesimo soggetto con il quale, nel 2024, viene attivato un rapporto di lavoro sportivo autonomo. Resta inteso, si specifica, che qualora i compensi del 2023 originino da un rapporto di lavoro sportivo secondo la nuova disciplina, il rapporto rileva quale causa ostativa ai medesimi fini.

Trattamento fiscale dei premi correlati alle manifestazioni sportive
Qual è il trattamento fiscale dei “premi” di risultato legati ai risultati sportivi raggiunti e “previsti dai contratti di lavoro”, sia nel mondo del dilettantismo sia in quello del professionismo? Il dubbio deriva dalla possibile applicazione della regola prevista dall’articolo 30 del Dpr 600/73, norma che prevede la ritenuta a titolo di imposta sui premi e sulle vincite delle lotterie, delle tombole, ma anche dei giochi svolti in occasione di competizioni sportive o prove di abilità.

L’Agenzia distingue le diverse ipotesi, ma come regola generale precisa che restano esclusi dal campo di applicazione della ritenuta a titolo di imposta le somme che atleti e tecnici del dilettantismo conseguono “in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari”, anche qualora dette somme siano qualificate nei contratti come “premi” correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi. Ciò in quanto tali somme costituiscono “parti variabili della retribuzione” fissata nel contratto e devono essere assoggettate a imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione stessa, secondo le regole proprie della categoria reddituale in cui esse ricadono, in funzione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (ad esempio, lavoro subordinato o autonomo). Sono esclusi dalla ritenuta anche i premi corrisposti non al singolo atleta, ma direttamente all’ente sportivo.

Discorso a parte per i premi erogati dalle Federazioni sportive al professionista convocato in Nazionale. Laddove le somme siano corrisposte direttamente dalle Federazioni nazionali ad atleti e tecnici professionisti a titolo di premio, ovvero per la partecipazione a raduni di preparazione, le attività, considerate svolte nell’ambito del dilettantismo, richiedono l’applicazione della disciplina speciale dell’articolo 36, comma 6-quater del decreto di riforma del lavoro sportivo. In altri termini, si applica la ritenuta a titolo di imposta di cui al sopra richiamato articolo 30 Dpr 600/1973.
Nella diversa ipotesi in cui le somme siano compensi previsti da un contratto del professionista direttamente con la Federazione, tali compensi devono essere qualificati come componenti del reddito di lavoro dello sportivo, che, in base al contratto, può essere qualificato come reddito di lavoro dipendente ovvero di lavoro autonomo.

Rilevanza Irap dei compensi sopra gli 85mila euro
La questione è la seguente e riguarda gli enti che erogano i compensi: poiché la legge speciale prevede l’irrilevanza Irap dei compensi inferiori a 85mila euro annui erogati in favore di collaboratori coordinati e continuativi dello sport dilettantistico, può ritenersi tale soglia una sorta di “franchigia”, con imponibilità della sola eccedenza? Ricordiamo che ai sensi della disciplina Irap gli enti non commerciali seguono peculiari regole di determinazione della base imponibile.

Per l’Agenzia delle entrate la risposta al quesito è negativa: la soglia non rappresenta una franchigia. La conseguenza è che qualora uno (o più) dei singoli compensi superi l’importo di 85mila euro, detto compenso rileverà per intero ai fini della determinazione della base imponibile Irap dell’ente erogatore.

Regole fiscali sul lavoro sportivo, l’Agenzia scioglie i dubbi

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