14 Agosto 2025
Trasferimento in Thailandia con risparmio amministrato
Il cittadino che trasloca all’estero non deve necessariamente optare per il regime cosiddetto dichiarativo e, anche in tal caso, il passaggio non comporterebbe la maturazione di plusvalenze rilevanti per il fisco
Il contribuente che trasferisce la propria residenza all’estero può continuare a mantenere il deposito amministrato in Italia con l’opzione per il regime del risparmio amministrato senza dover passare al regime dichiarativo disciplinato dall’articolo 5 del Dlgs n. 461/1997. In ogni caso, l’eventuale rinuncia al regime semplificato non comporta la realizzazione di plusvalenze tassabili. È quanto chiarisce la risposta n. 208 del 14 agosto 2025.
A chiedere delucidazioni è un cittadino italiano, iscritto all’Aire, che si è trasferito in Thailandia a gennaio 2025 ottenendo un visto per residenza decennale. Fa presente di essere titolare di un deposito titoli presso un intermediario italiano, con opzione per il regime del risparmio amministrato previsto dall’articolo 6 del Dlgs n. 461/1997.
Chiede se, con il trasferimento della residenza all’estero, sia obbligatorio passare al regime dichiarativo, disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo richiamato, e se ciò comporti la tassazione delle plusvalenze latenti sui titoli già detenuti nel deposito amministrato al momento del cambio di regime o di status fiscale.
L’Agenzia chiarisce che il contribuente non deve cambiare regime a causa del suo trasferimento all’estero né, in caso di cambio, è prevista alcuna tassazione automatica di plusvalenze latenti.
Le conclusioni dell’Amministrazione derivano naturalmente dall’analisi del quadro normativo che disciplina la tassazione delle plusvalenze in argomento e, in particolare, dalle previsioni dell’articolo 5 del Dlgs n. 461/1997 che introduce, per specifiche categorie di reddito, l’imposta sostitutiva al 12,50% sulle plusvalenze, da versare secondo le regole stabilite per le imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione (cosiddetto regime dichiarativo).
Il successivo articolo 6 del Dlgs n. 461/1997 offre, tuttavia, la possibilità di optare per il pagamento dell’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza, anche con regime del risparmio amministrato con condizioni su custodia dei titoli. Il Mef è intervenuto sull’argomento con la circolare n. 165/1998, chiarendo che per i contribuenti non residenti, tale regime è considerato “naturale” e si applica anche senza esplicita opzione. L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dall’intermediario salvo rinuncia dell’interessato al regime semplificato.
Dalla cornice normativa descritta emerge, secondo l’Agenzia, che il contribuente che trasferisce la propria residenza all’estero può continuare a mantenere il deposito amministrato in Italia con l’opzione per il regime del risparmio amministrato non essendo obbligato ad applicare il regime dichiarativo disciplinato dall’articolo 5. Inoltre, l’eventuale revoca dell’opzione non costituisce presupposto per il realizzo di plusvalenze.
Ultimi articoli
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.
Normativa e prassi 21 Gennaio 2026
Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale
Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.