Analisi e commenti

13 Agosto 2025

Le immobilizzazioni materiali: dal bilancio al regime fiscale – 2

Le novità possono essere applicate sia dagli Oic che dagli Ias/Ifrs adopter per i quali le modalità di contabilizzazione sono allineate a quanto previsto per gli Oic, a partire dal bilancio 1° gennaio 2024

Da un punto di vista fiscale, osserviamo che, generalmente, le valutazioni – intese sia come rivalutazioni sia come svalutazioni – non rilevano ai sensi degli articoli 101 e 110 del Tuir.
Quanto alla svalutazione di un bene materiale operata nel conto economico, essa non è fiscalmente deducibile, con la conseguenza che il valore fiscale del bene risulterà più alto di quello contabile (poiché comprensivo della svalutazione non dedotta). Una simile discrepanza risulta, tuttavia, solo temporanea poiché il maggior valore fiscale è destinato a essere recuperato in sede di ammortamento ovvero, in caso di vendita del bene, come minore plusvalenza da tassare o maggiore minusvalenza da dedurre.
La rivalutazione, come evidenziato, può essere effettuata in bilancio solo sulla base di una legge speciale, che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva. Solo in tal caso, quindi, il maggior valore contabile potrà essere riconosciuto anche ai fini fiscali e dedotto come ammortamento o, in caso di cessione del bene, come maggiore minusvalenza da dedurre o minore plusvalenza da tassare.

L’ammortamento
Diversamente da quanto avviene in ambito contabile, ai fini fiscali la vita utile del bene strumentale è irrilevante, poiché le relative quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a quella derivante dall’applicazione, al costo dei beni, di coefficienti normativamente previsti e individuati in modo omogeneo per categorie di cespiti e settori produttivi (articolo 102 Tuir). Ci si riferisce ai coefficienti tabellari stabiliti con decreto del Mef pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Stante la sussistenza dei suddetti limiti di deducibilità e, dunque, la non sovrapponibilità del metodo fiscale a quello contabile, si pone la necessità di sterilizzare l’eventuale disallineamento; ciò avviene ricorrendo alle variazioni fiscali in aumento o in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.
Pertanto, nell’ipotesi in cui la quota di ammortamento fiscale sia inferiore a quella contabilizzata, si renderà necessario effettuare una variazione in aumento per la differenza di costo iscritto non deducibile. In caso opposto, in virtù del principio di previa imputazione (articolo 109 Tuir), l’impresa potrà dedurre il solo costo iscritto a conto economico.
Ad ogni modo, evidenziamo che il disallineamento è solo temporaneo, poiché la parte di costo non dedotta nel primo esercizio viene recuperata negli esercizi successivi, cosicché tutto il costo ammortizzato risulti fiscalmente dedotto, seppur secondo un orizzonte temporale differente.

Con riferimento al momento in cui il bene deve essere ammortizzato, il decreto Mef del 3 agosto 2017 ha esteso ai soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all’articolo 2435 ter cc, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, l’applicazione dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto Mef n. 48/2009 in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali. Per effetto di tale intervento normativo, dunque, nei confronti dei soggetti Oic adopter non trovano applicazione le regole di competenza stabilite dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir relative al momento in cui si realizza il passaggio di proprietà dei cespiti (consegna per i beni mobili e stipula del contratto per i beni immobili) in favore dell’applicazione dei criteri contabili, i quali, come già evidenziato, attribuiscono rilievo determinante al trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi al bene da ammortizzare.

Sempre relativamente al quando dell’ammortamento, ricordiamo che, da un lato, la disciplina civilistica dell’Oic 16 prevede che “l’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso”, dall’altro, l’articolo 102 del Tuir afferma che “le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione”. Sotto il profilo della decorrenza dell’ammortamento, dunque, le due discipline divergono. Ciò apre a varie possibili soluzioni di raccordo, se si considera che frequentemente il momento di entrata in funzione del bene non coincide con quello della sua effettiva disponibilità (come nel caso di acquisto del bene nell’ultimo trimestre ed effettivo utilizzo nel primo trimestre dell’esercizio successivo).

Le spese di gestione
L’articolo 102, comma 6, del Tuir stabilisce che le spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento, quando non capitalizzate, sono deducibili nella misura massima del 5% del costo complessivo dei beni che risultano ammortizzabili all’inizio dell’esercizio (l’eccedenza deve essere ripartita in quote costanti nei cinque anni successivi). Come già analizzato a livello contabile, osserviamo che sono capitalizzabili solo le spese di manutenzione straordinaria, cioè quelle che consistono in interventi incrementativi della vita utile o della produttività di un cespite.
Ne deriva che la deducibilità nei limiti sopra riportati potrà riguardare solamente le spese di gestione imputate a conto economico, cioè le spese di manutenzione ordinaria e quelle di manutenzione straordinaria se l’impresa non opta per la loro capitalizzazione.

Le novità dell’Oic 16: i riflessi fiscali
Con il decreto Mef del 27 giugno 2025 sono state introdotte disposizioni di coordinamento fiscale e contabile, con particolare riferimento ad alcuni principi contabili, tra i quali l’Oic 16.
Nella specie, le novità del principio contabile riguardano l’adeguamento fiscale al trattamento contabile dei costi di smantellamento e rimozione dei cespiti e/o ripristino del sito in cui si trova il bene immobilizzato. Si tratta di quelle spese che un’impresa è tenuta a sostenere al termine dell’utilizzo di un cespite, per effetto di un’obbligazione legale o contrattuale, per la sua rimozione e per la bonifica del sito su cui insiste.
La disciplina contabile prevede la possibilità di capitalizzare, anche contestualmente all’iscrizione dell’immobilizzazione, i suddetti costi in contropartita a un apposito fondo (fondo oneri per smantellamento e/o ripristino). Ne consegue che l’ammortamento sarà determinato sulla base del costo totale dell’investimento effettuato, comprensivo cioè dei costi di smantellamento e/o ripristino.
Sotto il profilo fiscale, l’articolo 6 del citato decreto ministeriale chiarisce che tali costi, se capitalizzati, si comprendono nel costo fiscale dei beni, determinato ai sensi dell’articolo 110 del Tuir, e si considerano ammortamenti deducibili secondo le disposizioni di cui agli articoli 102 e 103, comma 2, del Tuir.

Le novità sinora delineate possono essere applicate dai soggetti Oic adopter, ma anche Ias/Ifrs adopter per i quali le modalità di contabilizzazione sono definite in modo coerente a quanto previsto per gli Oic, a partire dal bilancio 1° gennaio 2024.

fine
La prima puntata è stata pubblicata martedì 12 agosto

Le immobilizzazioni materiali: dal bilancio al regime fiscale – 2

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