8 Agosto 2025
Riforma dei redditi dei terreni – 2: focus sulle società agricole
L’Agenzia analizza le novità sulla determinazione dei redditi delle società agricole che optano per il regime di tassazione catastale e le conseguenze rilevate sull’attività agrituristica
La circolare n. 12 dell’8 agosto 2025 analizza le novità apportate dal Dlgs n. 192/2024 (di seguito Decreto), in attuazione dei principi e criteri direttivi della legge n. 111/2023 (legge delega), al regime di tassazione dei redditi agrari. Di seguito un approfondimento sulla determinazione dei redditi delle società agricole che esercitano l’opzione di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge n. 296/2006.
L’Agenzia analizza la modifica apportata dal Decreto, con cui viene sostituito il comma 4 dell’articolo 56-bis del Tuir; tale modifica consente anche ai soggetti che rientrano nella fattispecie prevista nel citato comma 1093 – quali società di persone, società a responsabilità limitata e società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del Dlgs n. 99/2024 – di applicare i regimi forfetari di cui all’articolo 56-bis del Tuir.
La circolare, inoltre, esamina i riflessi di tale intervento normativo sulla disciplina fiscale dell’attività agrituristica, la cui disciplina fiscale è contenuta nell’articolo 5 della legge n. 413/1991, secondo cui i soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del Tuir (ossia, principalmente, i soggetti diversi dalle società di capitali e dalle società cooperative), che esercitano attività di agriturismo, determinano «il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento».
Pertanto, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, qualora svolgano attività agrituristica, conseguono un reddito d’impresa determinato secondo le modalità ordinarie.
Con il nuovo comma 4 dell’articolo 56-bis del Tuir vengono estese le previsioni del comma 3 del citato articolo 56-bis (che prevede un’imposizione forfetaria, ai fini delle imposte sui redditi, pari al 25 per cento dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva, per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile) alle società di persone, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative, che hanno optato per il regime catastale, di cui al sopra citato comma 1093.
L’Agenzia precisa che, sebbene il citato comma 3 faccia riferimento alle attività dirette alla fornitura di servizi, di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, nelle quali rientrano anche le attività di ricezione e ospitalità, le società che hanno optato per il regime catastale, qualora producano un reddito derivante da attività agrituristica, non possono avvalersi del comma 3 dell’articolo 56-bis del Tuir, attesa la natura di norma speciale di settore dell’articolo 5 della legge n. 413/1991.
Ne consegue che le società a responsabilità limitata e le società cooperative, ancorché abbiano optato per il regime catastale di cui al comma 1093, non possono determinare forfetariamente il reddito d’impresa derivante da attività agrituristica avvalendosi del regime di cui all’articolo 56-bis, comma 3, del Tuir, né possono applicare le disposizioni dell’articolo 5 della legge n. 413/1991, in quanto esplicitamente escluse dal relativo ambito soggettivo. Pertanto, tali società continueranno a determinare il reddito d’impresa derivante dall’attività agrituristica esclusivamente in via analitica.
La circolare precisa, infine, che le società di persone che hanno optato per il regime catastale, rientrando nell’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 5 della legge n. 413/1991, possono avvalersi del suddetto regime forfetario, al pari delle società che non hanno optato.
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