23 Giugno 2025
Investimenti in start up innovative, tax credit a incubatori e acceleratori
È approdato in Gazzetta ufficiale il decreto del 26 maggio 2025 del ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, che contiene le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta riconosciuto agli incubatori e agli acceleratori certificati per gli investimenti effettuati in una o più start up innovative.
L’agevolazione è stata introdotta dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (legge n. 193/2024), che ha disegnato un nuovo corpo di norme sulle start-up e Pmi innovative, idonee, in generale, a favorire l’accesso a finanziamenti e incentivi fiscali (per una panoramica sul decreto, vedi articolo “Start-up e Pmi innovative, in vigore la legge mercato e concorrenza”).
In particolare, l’articolo 32 ha previsto dal 2025 un credito d’imposta in favore degli incubatori certificati (articolo 25 comma 5 Dl n. 179/2012) e degli acceleratori certificati (ossia soggetti che supportano in fase iniziale o successiva lo sviluppo delle start-up, iscritti in una sezione speciale del Registro delle imprese) che effettuano investimenti in start-up innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative (società, cioè, che al termine del periodo d’imposta in cui è effettuato l’investimento agevolato detengono tra le immobilizzazioni finanziarie o comunque non per la negoziazione, azioni o quote di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie).
Il beneficio è pari all’8% della somma investita entro il limite massimo di 500mila euro di investimento annuo, che deve essere mantenuto per almeno 3 anni, pena la decadenza dall’agevolazione con obbligo di restituzione di quanto fruito. Il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2025, entro i limiti agli aiuti de minimis previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023.
Il decreto aveva demandato a un decreto attuativo i criteri e le modalità per l’applicazione e la fruizione del credito d’imposta, ora definiti con il decreto interministeriale dello scorso 26 maggio.
Come accedere al credito d’imposta
La procedura per accedere al beneficio è indicata all’articolo 8 del decreto. In particolare, prima di effettuare l’investimento, i soggetti interessati devono presentare al soggetto gestore Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa spa) un’apposita richiesta, in cui devono essere indicati per ciascun anno:
- l’ammontare e le caratteristiche dell’investimento che intendono effettuare
- gli elementi identificativi della start-up innovativa destinataria dell’investimento e, in caso di investimento indiretto, dell’organismo di investimento collettivo del risparmio o altre
società che investano prevalentemente in start-up innovative - la data presunta dell’investimento
- l’importo del credito d’imposta richiesto.
Un apposito bando ministeriale stabilirà sia la data di apertura per la presentazione delle domande sia la procedura da seguire, ma anche le modalità di verifica e di comunicazione degli esiti ai beneficiari con l’indicazione del credito fruibile.
Alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo, specifica il decreto, i soggetti richiedenti devono essere regolarmente costituiti e iscritti e attivi nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese (articolo 25 comma 8 dl n. 179/2012), non essere sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie né essere destinatari di sanzioni interdittive o trovarsi in altre condizioni di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche.
Come fruire del credito d’imposta
I beneficiari potranno utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione e solo dopo l’effettiva realizzazione dell’investimento.
Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è stato riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il credito d’imposta è concesso ai sensi del regolamento de minimis, con le esclusioni settoriali e nei limiti di massimale previsti anche per impresa unica. Inoltre il decreto specifica che può essere cumulato con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato ed elenca tutti i casi di decadenza dall’agevolazione.
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