4 Giugno 2025
Inps ed enti bilaterali: nuove causali contributo
Con la risoluzione n. 34/E del 4 giugno 2025, l’Agenzia delle entrate, su richiesta dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, ha istituito sei nuove causali contributo che consentiranno il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’Inps da destinare, tra gli altri, all’Ente bilaterale nazionale del lavoro, all’Ente bilaterale paritetico, al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti di farmacie private, all’Ente bilaterale For.Italy Ciu e al Fondo di assistenza sanitaria.
Le convenzioni stipulate tra Inps e gli Enti bilaterali, i Fondi e le Casse dotati dei caratteri di bilateralità (articolo 2 del Dl n. 276/2003), regolano, mediante il modello F24, il servizio di riscossione dei contributi all’Inps, che provvede poi a riconoscere agli stessi Enti bilaterali le somme di rispettiva competenza.
Le nuove casuali, che saranno operative dal prossimo 1° luglio, sono:
- “EBEN” denominata “E.BI.N.L. – Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro”
- “EPAB” denominata “E.PA.BIC. – Ente Bilaterale Paritetico”
- “FAFP” denominata “FASIFAR – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti di Farmacie Private”
- “FCBI” denominata “FCBI – Ente Bilaterale FOR.ITALY CIU”
- “SANI” denominata “FONDOSANI – Fondo di Assistenza Sanitaria”
- “6BIC” denominata “6EBIC”
Come di consueto, la risoluzione contiene anche le istruzioni per la compilazione del modello F24. Le causali contributo vanno infatti indicate nella sezione “INPS” del modello di pagamento, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 26 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (14) l’affitto degli studenti fuori sede
Beneficio fiscale per gli universitari che studiano lontano da casa.
Analisi e commenti 25 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (13) l’agevolazione per gli studenti con Dsa
Detrazione Irpef del 19% per i costi sostenuti in favore di persone con disturbi specifici dell’apprendimento.
Normativa e prassi 24 Agosto 2026
Sulla pensione esente in Germania niente Irpef, neanche in Italia
La quota della prestazione certificata dall’ufficio fiscale competente tedesco resta fuori, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni, dalla base imponibile nel nostro Paese La quota di pensione di sicurezza sociale tedesca dichiarata esente dall’Amministrazione finanziaria tedesca non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef del cittadino italiano residente in Italia, che in passato è stato fiscalmente residente in Germania.
Analisi e commenti 24 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (12) le spese universitarie
Per non perdere lo sconto fiscale è fondamentale conservare ricevute, attestazioni dell’ateneo e prove dei pagamenti tracciabili, documenti essenziali in caso di controlli fiscali All’interno delle agevolazioni sulle spese di istruzione, le spese universitarie hanno una voce specifica.