Normativa e prassi

4 Giugno 2025

Inps ed enti bilaterali: nuove causali contributo

Con la risoluzione n. 34/E del 4 giugno 2025, l’Agenzia delle entrate, su richiesta dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, ha istituito sei nuove causali contributo che consentiranno il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’Inps da destinare, tra gli altri, all’Ente bilaterale nazionale del lavoro, all’Ente bilaterale paritetico, al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti di farmacie private, all’Ente bilaterale For.Italy Ciu e al Fondo di assistenza sanitaria.

Le convenzioni stipulate tra Inps e gli Enti bilaterali, i Fondi e le Casse dotati dei caratteri di bilateralità (articolo 2 del Dl n. 276/2003), regolano, mediante il modello F24, il servizio di riscossione dei contributi all’Inps, che provvede poi a riconoscere agli stessi Enti bilaterali le somme di rispettiva competenza.

Le nuove casuali, che saranno operative dal prossimo 1° luglio, sono:

  • “EBEN” denominata “E.BI.N.L. – Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro”
  • “EPAB” denominata “E.PA.BIC. – Ente Bilaterale Paritetico”
  • “FAFP” denominata “FASIFAR – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti di Farmacie Private”
  • “FCBI” denominata “FCBI – Ente Bilaterale FOR.ITALY CIU”
  • “SANI” denominata “FONDOSANI – Fondo di Assistenza Sanitaria”
  • “6BIC” denominata “6EBIC”

Come di consueto, la risoluzione contiene anche le istruzioni per la compilazione del modello F24. Le causali contributo vanno infatti indicate nella sezione “INPS” del modello di pagamento, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Inps ed enti bilaterali: nuove causali contributo

Ultimi articoli

Attualità 23 Gennaio 2026

Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva

Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato

Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.

Normativa e prassi 21 Gennaio 2026

Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale

Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.

torna all'inizio del contenuto