Normativa e prassi

4 Giugno 2025

Comunicazioni assicurazioni vita: sul Bollo novità per gli operatori

È online la circolare n. 7/E del 4 giugno 2025, con cui l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 in materia di applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita disciplinate dall’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972.

I commi 87 e 88 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025, in particolare, hanno modificato le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta dalle imprese di assicurazioni sulle comunicazioni alla clientela.

La novità riguarda le assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità e di natalità, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni, ovvero a indici o ad altri valori di riferimento – polizze unit linked e index linked – (ramo III) e delle operazioni di capitalizzazione (ramo V) di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

In relazione a tali polizze, l’impresa di assicurazione versa un’imposta di bollo pari al 2 per mille annuo sulle “comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, (…). Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso”.

Da quest’anno, come prevede il comma 87, le imprese di assicurazione hanno l’obbligo di corrispondere l’imposta annualmente, invece che al riscatto o rimborso della polizza.

La circolare chiarisce che, ai sensi della nuova disposizione, il versamento deve avvenire in modalità virtuale mediante il modello F24, e ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del Dpr n. 642/1972 (cfr articolo 4 del Dm 24 maggio 2012).

Il documento di prassi ammette, inoltre, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta, l’utilizzo in compensazione di crediti relativi ad altri tributi (compensazione orizzontale). Eventuali eccedenze di imposta, invece, non possono essere portate in compensazione nel modello F24 con debiti relativi ad altri tributi.

La riforma investe anche l’imposta calcolata e accantonata per ciascun anno fino al 2024 per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025. Il comma 88, infatti, stabilisce rate e scadenze per il versamento a partire dal 30 giugno 2025.

La circolare chiarisce l’ambito di applicazione delle novità normative con riferimento alle polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato. Infatti, qualora le polizze siano emesse da imprese di assicurazioni estere non bi-optate e siano oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o siano custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti, l’imposta di bollo in commento continua a essere corrisposta, dalla società fiduciaria o dall’intermediario residente, con le modalità previste dalla disciplina previgente (articolo 3, comma 7, Dm 24 maggio 2012).

Chiarito, inoltre, il rapporto tra l’imposta di bollo speciale annuale sulle attività finanziarie oggetto di emersione (scudo fiscale) e le nuove modalità di versamento dell’imposta di bollo. In particolare, l’imposta di bollo speciale annuale relativa alle annualità precedenti al 2025 potrà essere scomputata dall’imposta di bollo accantonata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, versando l’eventuale eccedenza con le rate e le scadenze del comma 88.

Dal 2025 l’imposta di bollo speciale annuale dovrà essere determinata al netto dell’imposta di bollo sulle comunicazioni dovuta annualmente ai sensi del comma 87.

Comunicazioni assicurazioni vita: sul Bollo novità per gli operatori

Ultimi articoli

Attualità 14 Ottobre 2025

Sport Bonus 2025: al via le domande per la seconda finestra

Trenta giorni di tempo, dall’apertura dei termini, per presentare l’istanza di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale Dal 15 ottobre si apre la seconda finestra per l’invio online delle domande da parte delle imprese che vogliono usufruire del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore dei soggetti titolari o gestori di impianti sportivi pubblici.

Attualità 14 Ottobre 2025

Nuova campagna di phishing: truffa al telefono su falsi crediti

Falsi funzionari dell’Agenzia chiedono alla potenziale vittima di comunicare i dati anagrafici e fiscali, l’istituto di credito e relativo Iban del proprio conto corrente Con l’avviso del 14 ottobre, l’Agenzia avverte i contribuenti su nuovi tentativi di truffa che per andare a buon fine sfruttano tematiche di particolare interesse fiscale.

Normativa e prassi 14 Ottobre 2025

Tardiva registrazione della locazione: sanzione tarata sulla prima annualità

In caso di opzione per il regime di cedolare secca si applica la misura fissa di 250 euro per l’omissione o di 150 euro per il ritardo con il quale viene svolto l’adempimento In caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili a uso abitativo di durata pluriennale, la sanzione prevista è commisurata all’imposta di registro calcolata sull’ammontare del canone relativo alla prima annualità, se il contribuente ha scelto il pagamento rateizzato dell’imposta.

Normativa e prassi 13 Ottobre 2025

Due nuovi casi sul regime impatriati, i chiarimenti operativi dell’Agenzia

Le domande riguardano i requisiti di accesso in presenza di una collaborazione universitaria svolta in parallelo e l’applicazione della preclusione per i dipendenti delle istituzioni Ue L’Agenzia delle entrate, con due risposte pubblicate oggi nell’apposita sezione del sito, chiarisce i dubbi sull’applicazione del nuovo regime per i lavoratori impatriati.

torna all'inizio del contenuto