Normativa e prassi

28 Maggio 2025

Qualificazione fiscale di un Trust secondo l’ordinamento nostrano

Il disponente è una “excluded person”, che non beneficia del patrimonio in trust; i pieni poteri di amministrazione dei beni sono dati al trustee; l’investment adviser ha il ruolo di consulente e può essere delegato dal trustee alla gestione finanziaria, nei limiti stabiliti dal mandato e dalle clausole dell’atto: per l’Agenzia delle entrate il Trust può essere considerato un soggetto autonomo di imposta ai fini fiscali italiani. È quanto si legge nella risposta n. 145 del 28 maggio 2025, con la quale, in sostanza, l’Amministrazione giunge a tale conclusione tenendo conto delle previsioni dell’atto costitutivo del Trust e confrontandole con i propri chiarimenti di prassi.

Il Trust è stato riconosciuto nell’ordinamento interno italiano con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, recepita con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, e in vigore dal 1° gennaio 1992. Si tratta di un rapporto giuridico fiduciario in cui un soggetto, chiamato “disponente” o “settlor”, trasferisce beni (di qualsiasi natura) a un altro soggetto, il “trustee”, affinché li gestisca e li amministri secondo le istruzioni contenute nell’atto istitutivo, con lo scopo di raggiungere determinate finalità.

Caratteristiche principali del Trust
L’effetto principale dell’istituto è la segregazione patrimoniale: i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto a quello del disponente, del trustee e dei beneficiari. Questa separazione implica che tali beni non possono essere escussi dai creditori di questi soggetti, garantendo una tutela patrimoniale.
Secondo l’articolo 2 della Convenzione dell’Aja, le caratteristiche essenziali del trust sono:

  1. i beni del Trust costituiscono una massa distinta, non facente parte del patrimonio del trustee
  2. i beni sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee
  3. il trustee ha il potere e l’obbligo di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del Trust e le norme di legge, rendendo conto delle proprie azioni.

L’Agenzia ha fornito chiarimenti sulla disciplina fiscale del Trust con la circolare n. 34/2022, che ha integrato la n. 48/2007 e la n. 61/2010.

In particolare, in tale sede ha evidenziato che i Trust istituiti e gestiti come mera interposizione nel possesso dei redditi, senza reale spossessamento del disponente, sono considerati inesistenti ai fini fiscali. La reale efficacia del Trust dipende dal potere effettivo del trustee di amministrare e disporre dei beni, senza che il disponente mantenga un controllo diretto o indiretto sui beni stessi.
Nello specifico, la circolare del 2010 ha elencato diverse tipologie di Trust da considerarsi inesistenti, tra cui quelle in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee sia condizionato o limitato dalla volontà del disponente o dei beneficiari. Se il trustee non esercita pienamente i propri poteri, il Trust può essere considerato inesistente ai fini fiscali.

Il caso pratico: un Trust disciplinato dalla legge inglese e stabilito a Malta
L’Amministrazione, questa volta, si è occupata di un Trust costituito secondo la legge inglese, con sede fiscale a Malta, finalizzato alla segregazione di parte del patrimonio del richiedente, che agisce come disponente. In questo caso, il Trust ha lo scopo di amministrare i beni a favore dei beneficiari (la moglie, la figlia e gli altri discendenti futuri), per una durata massima di 125 anni (il Trust decade prima se i beneficiari vengono meno prima dello scadere di questo termine).
Nella richieste di un parere all’Agenzia, l’Istante chiarisce che intende conferire nel Trust la propria partecipazione non qualificata in una società italiana e chiede se il Trust si può qualificare un soggetto passivo d’imposta autonomo e non interposto rispetto all’Istante, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del Dpr n. 600/1973.

Trustee, protector e adviser
L’atto istitutivo del Trust in questione prevede che il disponente sia escluso dal beneficio del patrimonio e che il trustee possa delegare le proprie funzioni a soggetti specifici, con l’obiettivo di garantire un’amministrazione efficace e praticabile del patrimonio fiduciario. Questa delega può essere necessaria in situazioni in cui il trustee deve compiere atti di gestione che richiedano la presenza fisica fuori dal territorio maltese o quando sono richieste competenze che il trustee non possiede. Il richiedente (disponente) chiarisce inoltre che il potere di delega a terzi non esclude la responsabilità del trustee. La legge inglese, in particolare il Trustee Act 2000, impone al trustee di esercitare con diligenza il potere di delega, selezionando delegati competenti, negoziando i termini, supervisionando l’attività delegata e intervenendo con ordini vincolanti o revocando il mandato se necessario. La negligenza in tali doveri può comportare la responsabilità del trustee per gli atti compiuti dal delegato.

Dopo aver accettato l’incarico, il trustee ha adempiuto ai propri obblighi di notifica all’Amministrazione finanziaria maltese tramite la presentazione del modulo “Form Trust 01”, comunicando i dati identificativi del Trust e dichiarando l’opzione di trattarlo come una società fiscalmente residente a Malta, soggetta all’imposta sui redditi societari su base mondiale.

Il potere gestionale del trustee è subordinato al consenso preventivo del “protector”, con riferimento al potere di rimozione di persone dalla classe dei beneficiari o di previsione che determinate persone siano impossibilitate a beneficiare dei beni in Trust in futuro e al potere di modificare la legge regolatrice del Trust e il foro competente. Il potere di rimuovere il trustee, di nominare nuovi trustee o trustee aggiuntivi, è attribuito esclusivamente al “protector”. Il protector è un avvocato senza legami di parentela con il richiedente o i beneficiari, che ha accettato il ruolo nel rispetto delle clausole dell’atto e degli obblighi deontologici professionali. Non svolge incarichi professionali a favore del disponente o dei beneficiari.

L’investment adviser, ovvero il consulente per gli investimenti, ha invece il potere di gestire gli investimenti del trust nei limiti stabiliti dal trustee. Il richiedente specifica che né il trustee, né il protector, né l’adviser hanno partecipazioni o incarichi societari in altre società coinvolte, mantenendo una totale indipendenza professionale.

Conclusione sulla natura fiscale
Tenendo conto delle previsioni dell’atto, delle informazioni fornite dei propri chiarimenti, L’Agenzia, quindi ritiene che il trust possa essere considerato un soggetto autonomo di imposta ai fini fiscali italiani.

Qualificazione fiscale di un Trust secondo l’ordinamento nostrano

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