Normativa e prassi

8 Maggio 2025

Bradisisma nei Campi Flegrei: sospesi gli adempimenti fiscali

Sospesi i termini per gli adempimenti e i versamenti tributari e contributivi, per l’area dei Campi Flegrei interessata dagli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. La misura è rivolta ai soggetti che alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura negli immobili:

  • danneggiati e sgomberati per inagibilità in base ad appositi provvedimenti, a seguito del sisma del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 che hanno interessato la zona dei Campi Flegrei
  • danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità a seguito degli stessi eventi sismici e per i quali sia stato disposto lo sgombero per inagibilità.

A stabilirlo, l’articolo 11 del Dl n.65/2025, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 104/2025.

I beneficiari saranno individuati con un decreto della protezione civile, entro trenta giorni da oggi, 8 maggio 2025 (data di entrata in vigore del citato Dl n. 65/2024).

La sospensione riguarda i versamenti e degli adempimenti tributari in scadenza dal 13 marzo al 31 agosto 2025, ad eccezione di quelli relativi ai dazi doganali e alle accise.

Per lo stesso periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. La misura di favore interessa anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. La finestra di sospensione vale anche per i mutui e i finanziamenti di imprese e società che al 13 marzo 2025 avevano la sede legale o operativa negli immobili danneggiati.

I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento non ancora affidati all’agente della riscossione, agli atti previsti dall’articoli 29 e 30 del Dl 78/2010, o alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali (Regio decreto n. 639/1919) non ancora affidati, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 10 dicembre 2025.

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