30 Aprile 2025
Imposta sostitutiva cripto-attività: base imponibile con franchigia
Le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività scontano un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 26 per cento. Per il calcolo della base imponibile è riconosciuta una franchigia di 2mila euro sulla somma realizzata nell’anno. Nel caso in cui il contribuente non abbia applicato la franchigia nella dichiarazione 2024 per i redditi 2023, può chiedere il rimborso della maggiore imposta sostitutiva versata.
A precisarlo è una faq pubblicata oggi, 30 aprile 2025, sul sito dell’Agenzia delle entrate, negli spazi dedicati alle domande più frequenti poste dai contribuenti riguardanti sia il modello 730/2025 che il modello Redditi 2025. Il quesito riguarda, in generale, le modalità di tassazione delle entrate connesse alle cripto-attività realizzate dalle persone fisiche.
L’Agenzia, per maggiore chiarezza, fornisce un esempio pratico in merito all’utilizzo della franchigia: se il contribuente nel 2024 ha realizzato plusvalenze e altri proventi per un valore di 2.500 euro, la base imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva del 26%, determinata compilando la specifica sezione del quadro T del modello 730/2025 o del quadro RT del Modello Redditi 2025 PF, ammonterà a 500 euro ossia corrisponderà all’importo eccedente la franchigia. Se la franchigia non è stata applicata nella dichiarazione dei redditi 2024 (anno d’imposta 2023) il contribuente può richiedere il rimborso della maggior imposta sostitutiva versata.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 4 Marzo 2026
Luce sul vincolo temporale per la cessione intra-Ue perfezionata
L’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni sulle operazioni attive intracomunitarie, tra adempimenti, tempi di prova del trasporto e ipotesi complesse di beni in lavorazione In caso di cessioni intracomunitarie di beni con lunghe lavorazioni, per i quali il cedente emette fatture per pagamenti periodici antecedenti l’effettiva consegna, il termine di 90 giorni entro i quali i beni devono arrivare nello Stato membro di destinazione, per non far scattare la nuova sanzione, decorre dal momento dell’affido al trasportatore.
Normativa e prassi 4 Marzo 2026
Integratori alimentari e medicazioni con aliquota Iva ridotta al 10%
La tassazione agevolata può essere applicata soltanto dopo aver interpellato l’Agenzia delle dogane e sulla base della classificazione merceologica da questa assegnata al prodotto La cessione del prodotto utilizzato come medicazione primaria per la cura di ferite acute e croniche, comprese quelle infette o che presentano rischio di infezione è soggetta all’aliquota Iva ridotta del 10 per cento.
Analisi e commenti 4 Marzo 2026
Fiscalità plusvalenze e dividendi, cosa cambia dopo il Bilancio 2026
Introdotti requisiti minimi di accesso ai regimi di esclusione e di esenzione dal reddito imponibile, limitandone l’ammissione solo alle partecipazioni più significative L’articolo 1, commi da 51 a 55, della legge n.
Normativa e prassi 3 Marzo 2026
Iva, la gestione globale della Rsa non comprende la lavanderia
Non è un servizio sociosanitario, non è esente, quindi, dall’imposta né può beneficiare dell’aliquota del 5% prevista per le prestazioni educative e assistenziali rese dalle cooperative sociali Il servizio di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti delle Rsa non può essere considerato essenziale o funzionale alla gestione globale della Residenza e, quindi, è soggetto al regime Iva ordinario.