Normativa e prassi

19 Marzo 2025

Fuori campo Iva le cessioni di denaro per cointeressenza “propria”

Gli importi scambiati nell’ambito di un contratto di cointeressenza propria devono essere considerati come trasferimenti monetari e non come corrispettivi, mancando una correlazione diretta tra le prestazioni reciproche. Di conseguenza, precisa il principio di diritto contenuto nella risposta n. 3 pubblicata oggi, 19 marzo 2025, dall’Agenzia delle entrate, la cessione di tali somme non rientra nel campo di applicazione dell’Iva.

Il chiarimento richiesto non può prescindere da una preventiva analisi del quadro giuridico, che qualifica e definisce il particolare schema contrattuale oggetto dell’istanza interpello, alla luce, altresì, delle precisazioni fornite in merito dalla giurisprudenza.
Il contratto di cointeressenza è disciplinato dall’articolo 2554, comma 1, del codice civile, secondo cui le disposizioni relative alla partecipazione agli utili di un’impresa previste dagli articoli 2551 e 2552 cc si applicano anche a questo tipo di rapporto.
Dalla lettura della norma, osserva l’Agenzia, emerge che la cointeressenza può essere “impropria” o “propria”. La prima si verifica quando è previsto un apporto di capitale o lavoro, mentre la seconda non prevede alcun apporto e consente la partecipazione sia agli utili che alle perdite delle parti interessate.

La giurisprudenza, intervenendo sull’argomento, ha chiarito che, in sostanza, il contratto di cointeressenza “propria” è finalizzato a creare relazioni di collegamento tra imprese, con l’obiettivo di gestire il rischio di perdite in modo più efficace, rischio che tuttavia appare solo probabile e, quindi, incerto. Caratteristica principale del rapporto è l’assenza di un impiego di capitale e/o di denaro per la presenza di un rischio condiviso tra le parti, né sono previsti crediti o debiti iscritti verso la controparte, in sostanza si tratta di un semplice impegno reciproco.

Per la giurisprudenza, questo tipo di contratto ha natura “parassicurativa”, perché contiene obblighi reciproci senza richiedere un impiego di capitale, salvo nel caso di perdite, e mai come requisito per il perfezionamento dell’accordo stesso. Il tutto si concretizza in una cessione di denaro. In particolare, il rapporto tra le parti è basato su un fatto incerto e non determinabile e il vantaggio per la cointeressata è il coinvolgimento della società terza nel rischio di impresa con conseguente attribuzione di utili che rappresentano una sorta di assicurazione contro l’eventualità di perdite.

Continuando il ragionamento, il contratto di cointeressenza, specifica l’Agenzia, si differenzia sia dal contratto di assicurazione che dall’associazione in partecipazione. Nel primo caso, il premio è certo e determinato, mentre nel contratto di cointeressenza le partecipazioni agli utili e alle perdite possono variare. Nell’associazione in partecipazione, invece, è previsto sempre un apporto e la partecipazione agli utili costituisce, in genere, il “corrispettivo” di quest’ultimo, mentre nella cointeressenza, come abbiamo visto, l’apporto può mancare nel caso in cui venga prevista la partecipazione sia agli utili che alle perdite (cointeressenza propria).

Tornando alla questione fiscale e, in particolare, all’inquadramento del contratto in esame ai fini Iva, tenendo conto della cornice giuridica e civilistica sopra descritta e del mancato apporto da parte dei cointeressati, l’Agenzia ritiene che le somme attribuite o ricevute nell’ambito di un contratto di cointeressenza “propria” rappresentino meri trasferimenti monetari non assimilabili a corrispettivi, trattandosi di un rapporto contraddistinto dall’aleatorietà in cui non è riscontrabile una diretta correlazione tra prestazioni reciproche tipica dei contratti sinallagmatici.

In definitiva, conclude la risposta, le somme scambiate tra due operatori nell’ambito dello schema contrattuale della cointeressenza propria, rappresentando delle cessioni di denaro, non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto perché qualificabili come operazioni “fuori campo” in base al decreto Iva (articolo 2, terzo comma, lettera a), Dpr 633/1972).

Fuori campo Iva le cessioni di denaro per cointeressenza “propria”

Ultimi articoli

Analisi e commenti 30 Ottobre 2026

Dividendi e catene societarie: i confini della clausola antiabuso

Con una recente pronuncia, la Corte di giustizia europea è tornata sul tema dell’applicazione illegittima della direttiva madre-figlia e sulla nozione di “beneficiario effettivo” La cosiddetta“request for a preliminary ruling” è prevista dall’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e permette a un giudice nazionale di uno Stato membro di sospendere un processo in corso e chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue) di chiarire come si deve interpretare una norma del diritto dell’Unione europea.

Attualità 30 Ottobre 2026

Modello Redditi 2026, ultime ore per l’invio

Lunedì 2 novembre è l’ultimo giorno per presentare la dichiarazione tramite il modello Redditi 2026.

Attualità 29 Ottobre 2026

Agenzia delle entrate e Inps, il roadshow riparte dalle università

Dopo gli eventi presso le imprese, parte da Roma Tre la fase due del percorso informativo e formativo su fisco, previdenza e servizi digitali, che si rivolgerà ai giovani e farà tappa in diversi atenei Prende il via da Roma la seconda fase del Roadshow nazionale promosso da Agenzia delle entrate e Inps, dedicato ai temi del fisco, della previdenza e dei servizi digitali.

Normativa e prassi 28 Ottobre 2026

Azioni ai dipendenti non imponibili se l’offerta dei titoli è generalizzata

Il regime agevolativo che prevede l’esclusione dalla base imponibile del valore azionario è accessibile se i criteri di selezione dei destinatari non creano disparità o vantaggi individuali Un gruppo internazionale assegna gratuitamente lo stesso numero di titoli a circa l’85% del personale, richiedendo tre anni di servizio ed escludendo sette figure apicali già destinatarie di altri incentivi.

torna all'inizio del contenuto