27 Febbraio 2025
Focus sul transfer pricing, metodo del costo maggiorato
Il metodo del costo maggiorato costituisce una delle modalità utilizzabili nel transfer pricing per determinare i prezzi di trasferimento. In particolare, questa tipologia di metodo si basa sull’analisi dei costi sostenuti dal fornitore di beni o servizi nel corso di una transazione controllata con un acquirente collegato.
Più nel dettaglio, il valore di libera concorrenza della transazione in essere tra il produttore/prestatore ed il cessionario/committente del gruppo è pari alla somma tra il costo sostenuto dal primo per l’acquisizione dei fattori produttivi ed il margine lordo calcolato su tali costi.
Si ricorda che la disciplina del transfer pricing, disciplinata nell’ordinamento giuridico italiano dall’articolo 110, comma 7 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ha come scopo quello di riportare le transazioni infragruppo al principio di libera concorrenza (arm’s lenght principle).
Quest’ultimo è il principio internazionale che i Paesi membri dell’Ocse hanno stabilito debba essere utilizzato a fini fiscali per la determinazione dei prezzi di trasferimento. Tale principio è esposto nell’articolo 9 del Modello di convenzione fiscale dell’Ocse, che costituisce la base delle convenzioni fiscali bilaterali che vincolano i Paesi membri dell’Ocse ed un numero crescente di Paesi non membri nei seguenti termini:
“(Allorché) le due imprese (associate), nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza”.
Il predetto articolo 9 è fondamentale nella best practice internazionale in materia di transfer pricing, disponendo che le relazioni commerciali o finanziarie tra imprese appartenenti allo stesso gruppo multinazionale devono riflettere le condizioni di libero mercato che sarebbero state pattuite tra imprese indipendenti. Nel caso in cui il principio dell’arm’s lenght principle non venga rispettato, l’articolo 9 legittima gli Stati ad effettuare rettifiche agli utili inclusi dall’impresa associata nella base imponibile ai fini della tassazione.
Il capitolo II delle Linee guida dell’Ocse sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e per le Amministrazioni fiscali (versione di gennaio 2022) prevede diversi metodi con i quali determinare la conformità delle transazioni infragruppo al criterio di libera concorrenza e tali metodi possono essere suddivisi in due macro categorie, i metodi tradizionali da un lato, tra cui rientrano il metodo del confronto di prezzo, il metodo del prezzo di rivendita ed il metodo del costo maggiorato, ed i metodi reddituali dall’altro lato, tra cui rientrano il metodo della ripartizione degli utili ed il metodo del margine netto della transazione.
Al metodo del prezzo di rivendita, ricordiamo, è stato dedicato un primo approfondimento (vedi articolo: Focus sul transfer pricing, metodo del confronto di prezzo).
Caratteristiche del metodo
Il metodo del costo maggiorato (Cost Plus Method) è definito dalle Linee Guida dell’Ocse come un metodo che “considera innanzitutto i costi sostenuti dal fornitore di beni (o servizi) nel corso di una transazione controllata per beni trasferiti o servizi forniti ad un acquirente collegato. Un’appropriata percentuale di ricarico relativa al costo di produzione (cost-plus mark-up) viene poi aggiunta a detto costo, così da ottenere un utile adeguato tenuto conto delle funzioni svolte e delle condizioni di mercato. Il risultato di tale operazione può essere considerato come prezzo di libera concorrenza della transazione controllata originaria.”
Il valore di libera concorrenza della transazione in essere tra il produttore/prestatore ed il cessionario/committente del gruppo è pari alla somma tra il costo sostenuto dal produttore/prestatore per l’acquisizione dei fattori produttivi ed il margine lordo calcolato su tali costi. Le criticità che si riscontrano nell’applicazione di tale metodo sono legate, da un lato, alle modalità di determinazione del costo di produzione e, dall’altro, all’identificazione della percentuale di ricarico o mark-up.
Tale metodo viene utilizzato in caso di attività produttive, laddove l’impresa associata fornisca, su commessa, prodotti semilavorati, ed in caso di prestazioni di servizi infragruppo.
Ultimi articoli
Attualità 22 Ottobre 2026
False notifiche amministrative nella nuova campagna di phishing
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Attualità 22 Ottobre 2026
Bonus mamme 2026: via alle domande per fruire del contributo rinforzato
La misura, confermata anche per quest’anno, è stata incrementata nell’importo: il beneficio è passato da 40 a 60 euro al mese, fino a un massimo di 720 euro l’anno Con l’apertura del servizio telematico dedicato, entra nella fase operativa il nuovo bonus mamme 2026.
Attualità 22 Ottobre 2026
Cpb 2026-2027, scadenza in vista: adesione entro il 2 novembre
Il termine è unico sia per chi accetta per la prima volta la proposta formulata dall’Agenzia delle entrate sia per chi invece rinnova la scelta già effettuata per il biennio precedente Ancora qualche giorno per aderire al Concordato preventivo biennale 2026-2027.
Attualità 21 Ottobre 2026
Forfettari, al via la consultazione sul limite massimo di ricavi/compensi
In un questionario i contribuenti interessati potranno esprimersi sugli effetti dell’innalzamento a 85mila euro della soglia prevista, avvenuto con la legge di bilancio 2023, e proporre nuove modifiche Parte da oggi, 21 ottobre 2026, la consultazione pubblica promossa dal dipartimento delle Finanze per raccogliere le opinioni degli operatori sugli effetti dell’innalzamento a 85mila euro della soglia di ricavi e compensi prevista per l’accesso al regime forfettario, introdotto con la legge di bilancio 2023.