16 Gennaio 2025
Società incorporata per fusione, si estingue anche la partita Iva
Nei casi di fusione per incorporazione, per effetto della quale viene estinta la società incorporata, non è possibile proseguire l’attività con la partita Iva di quest’ultima sia se l’incorporata è un soggetto residente sia se si tratta della stabile organizzazione di un soggetto non residente. Pertanto, dal momento che la società incorporata viene meno al pari del proprio identificativo fiscale, se la società incorporante è un soggetto non residente necessita di una nuova attribuzione/identificazione per poter operare in Italia. È questo, in sintesi, il contenuto del principio di diritto n. 1 del 16 gennaio 2025, nel quale l’Agenzia delle entrate precisa inoltre che la costituzione di una nuova stabile organizzazione consente di far confluire, in regime di neutralità fiscale, tutti i beni e i diritti afferenti alla stabile organizzazione del soggetto fiscalmente non residente incorporato da un altro soggetto non residente.
A supporto del principio di diritto pubblicato, l’Amministrazione fa riferimento alla normativa contenuta nel decreto Iva (Dpr n. 633/1972). Infatti, l’articolo 35 del decreto prevede che le vicende che riguardano l’attività di impresa (inizio, variazione e cessazione) costituiscono oggetto di apposita dichiarazione che i soggetti diversi dalle persone fisiche devono espletare mediante il modello AA7/10, necessario anche per la domanda di attribuzione del codice fiscale. A tal proposito, viene specificato che l’utilizzo del modello è essenziale anche per i soggetti non residenti che si avvalgono di una stabile organizzazione in Italia, i quali non possono assumere una duplice posizione Iva nel territorio dello Stato.
In particolare, in presenza appunto di una stabile organizzazione in Italia, non è consentito al soggetto non residente operare tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre. Tali operazioni, infatti, devono confluire nella posizione Iva attribuita alla stabile organizzazione operante nel territorio dello Stato.
La sezione del modello che deve essere compilata nei casi di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive è la sezione 1 del quadro D, sia che comportino l’estinzione del soggetto d’imposta che ha subito la trasformazione come la fusione o la scissione totale, sia che dalle stesse non derivi tale effetto e il soggetto trasformato continui ad operare con la propria partita Iva, come nei casi di conferimento, cessione, donazione di ramo d’azienda e scissione parziale. Nei casi di trasformazioni sostanziali soggettive da cui derivi l’estinzione del soggetto trasformato (incorporato, conferente, cedente, donante, eccetera), la compilazione di questa sezione comporta l’automatica cancellazione della sua partita Iva e, per le società, anche del relativo codice fiscale.
Pertanto, come sottolineato in precedenza, se la società incorporante è rappresentata da un soggetto non residente è obbligatorio procedere a una nuova attribuzione o identificazione per poter operare in Italia.
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