Normativa e prassi

18 Dicembre 2024

Start-up e Pmi innovative, in vigore la legge mercato e concorrenza

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore da oggi, 18 dicembre, la legge n. 193 del 16 dicembre 2024. Il provvedimento legislativo, nel quadro delle finalità generali proprie, fornisce un nuovo corpo di norme sulle start-up e Pmi innovative, idonee, in generale, a favorire l’accesso ai finanziamenti, e, in particolare, a beneficiare di ulteriori incentivi fiscali che si affiancano a quelli già presenti definiti, in ultimo, dalla recente legge n. 162/2024 (vedi “Start-up e Pmi innovative, fiscalità messa a punto”).

Infatti, il Capo III della legge in esame reca – dagli articoli da 28 a 33, modificati e integrati nel corso dell’esame alla Camera dei deputati – una serie di norme della disciplina in materia di start-up innovative e incubatori certificati, intervenendo, in primo luogo, sull’articolo 25 del Dl n. 179/2012 (Start-up Act), che riporta le definizioni di start-up innovativa e di incubatore certificato.

Queste definizioni vengono aggiornate (articoli 28-30) e viene modificato il regime di incentivi in materia di start-up e incubatori certificati (articoli 31-33).

Uno sguardo “ravvicinato” sulle novità
L’articolo 28, modificato e integrato nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera dei deputati, modifica l’articolo 25 comma 2 del Dl n. 179/2012.
In primis, la norma aggiunge ulteriori requisiti che qualificano il concetto di start-up innovativa: in particolare, introduce il requisito secondo cui la start-up innovativa deve essere una micro, piccola o media impresa (Mpmi) come definita dalla raccomandazione 2003/361/Ce (articolo 28, comma 1, lettera a)) e, nell’ambito del requisito per cui tale tipologia di impresa debba avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (articolo 25, comma 2, lettera f) del Dl n. 179/2012), specifica che la stessa non deve svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza (articolo 28, comma 1, lettera b)).
Lo stesso articolo 28, poi, prosegue con l’aggiunta dei commi 2-bis e 2-ter al comma 2 dell’articolo 25 del Dl n. 179/2012, inserendo delle condizioni specifiche ai fini della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno, fino ai cinque complessivi previsti, e consentendo di estendere il termine dei cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese per ulteriori due anni, sino a un massimo di quattro anni, per il passaggio alla fase di scale-up, in presenza di requisiti specifici, essenzialmente ascrivibili allo sviluppo dell’impresa.
Ma l’articolo 28, soprattutto, introducendo un altro comma allo stesso articolo 2, il 2-quater, mantiene fermo quanto disposto dall’articolo 29, commi 1, 4 e 7, del Dl n. 179/2012 (e successive modificazioni), in materia di detrazioni fiscali a favore degli investimenti in start-up innovative.
Infatti, conferma che, in presenza dei predetti requisiti, si applichi l’aliquota del 40%, prevista per il 2019 dall’articolo 1, comma 218, della legge n. 145/2018 sempre secondo i criteri previgenti, ossia:

  • alla somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio, che investano prevalentemente in tali imprese, da detrarre dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, comprese le start-up a vocazione sociale e quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (articolo 29, commi 1 e 7 del Dl 179/2012)
  • alla somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in tali imprese, per stabilire la quota di non concorrenza alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da start-up innovative (articolo 29, c. 4 del DL 179/2012).

L’articolo 29, anch’esso modificato e integrato nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera dei deputati, prevede, intanto, che le start-up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese abbiano diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che siano raggiunti i nuovi requisiti, entro dodici o sei mesi, a patto che siano iscritte nel registro speciale, rispettivamente da oltre o da meno di diciotto mesi (comma 1). Poi, dispone che le imprese non più in possesso dei requisiti di start-up innovativa possano iscriversi, qualora ne abbiano i requisiti, nel registro delle Pmi innovative (comma 2).

L’articolo 31, introdotto alla Camera dei deputati, apporta ulteriori modifiche alla disciplina agevolative. In particolare, prima, delimita l’ambito di applicazione (5 anni dall’iscrizione nel registro speciale, investimento che genera una partecipazione qualificata non superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance o, se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente o attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato non superiore al 25% dell’investimento agevolabile) degli incentivi all’investimento, previsti dall’articolo 29 del DL 179/2012, ivi inclusi quelli in regime de minimis, di cui all’articolo 29-bis del medesimo decreto, incrementando, in tale ultimo caso, la percentuale di detrazione dal 50 al 65% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative (commi 1 e 2).
Poi, lo stesso articolo 31, fissa al 31 dicembre 2024, il termine ultimo ai fini della fruizione della detrazione del 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più Pmi innovative (comma 3).
Tali modifiche si aggiungono a quanto già previsto dalla legge n. 162/2024 richiamat, in materia di promozione e sviluppo delle start-up e delle Pmi innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvata nel mesi scorsi, che, all’articolo 2, interviene sulla disciplina stabilita dall’articolo 29-bis del richiamato Dl n. 179/2012, e 4, comma 9-ter del Dl n. 3/2015, prevedendo, in caso di eccedenza dell’importo della detrazione rispetto all’imposta lorda, la trasformazione di tale eccedenza in un credito di imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997. L’agevolazione fiscale richiamata opera per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

L’articolo 32, sempre modificato nel corso dell’esame parlamentare, prosegue nell’obiettivo di incentivare l’investimento in start-up innovative attraverso il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati (i.e. soggetti che supportano in fase iniziale o successiva lo sviluppo delle star-up) che effettuino, direttamente o tramite altri organismi specializzati, investimenti in start-up innovative. Il beneficio è riconosciuto, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, nella misura dell’8% della somma investita entro il limite massimo di 500mila euro di investimento annuo, con obbligo di mantenimento dello stesso per almeno 3 anni, pena la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione di quanto fruito. Il contributo è inoltre concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2025, nonché entro i limiti agli aiuti de minimis previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023.

L’articolo 33, interamente sostituito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, intervenendo sui commi 90 e 94, dell’articolo 1, della legge n. 232/2016, inizialmente, stabilisce, quale condizione di accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il venture capital effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dalle forme di previdenza complementare (Fondi pensione), che i suddetti investimenti siano almeno pari al 5% (10%a partire dall’anno 2026) del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente (comma 1, lettere a) e b)).
Poi, con apposita clausola di salvaguardia, riconosce, in ogni caso, il beneficio fiscale, per gli investimenti qualificati effettuati da tali enti di previdenza in base alla normativa previgente.
Conseguentemente, il regime di non imponibilità è applicabile ai redditi finanziari derivanti da investimenti effettuati, prima della data di entrata in vigore di tali disposizioni, dalle Casse di previdenza private e dai Fondi pensione, a prescindere dalla composizione del paniere di investimenti qualificati risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente (comma 2).

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