10 Dicembre 2024
Concordato preventivo biennale, l’Agenzia scioglie nuovi dubbi
Per accedere al concordato preventivo biennale è necessario non avere debiti tributari o contributivi relativi all’anno d’imposta precedente a quello di riferimento della proposta del Fisco (articolo 10, comma 2, Dlgs n. 13/2024). Tuttavia, specifica la prima delle nuove faq disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione dedicata ai contribuenti Isa, è sufficiente che tale requisito sia soddisfatto al momento di accettazione dell’accordo. La faq ricorda, infatti, che chi ha presentato la dichiarazione dei redditi nei termini (31 ottobre 2024) senza però aderire al Cpb, ha tempo fino al 12 dicembre 2024 per accettare la proposta concordataria presentando una dichiarazione integrativa. L’ulteriore chance è stata introdotta dall’articolo 1 del Dl n. 167/2024, disposizione che non fissa espressamente il termine entro il quale verificare il rispetto dei requisiti al ricorrere dei quali il contribuente può aderire al concordato.
L’Agenzia delle entrate conferma, inoltre, rispondendo a un altro quesito, che non pagano alcuna sanzione i contribuenti Isa che presentano, entro il 12 dicembre, una dichiarazione integrativa con il solo scopo di aderire al concordato e, quindi, identica alla dichiarazione presentata nei termini.
L’integrativa presentata per recuperare l’adesione può essere anche correttiva della precedente, a patto che evidenzi un maggiore imponibile o una maggiore imposta o, ancora, un minor credito, in tal caso, però, sono dovute le relative sanzioni.
Sciolto anche il dubbio sulla tempistica del pagamento degli acconti in presenza di una dichiarazione integrativa: l’Amministrazione conferma che, in via generale, restano applicabili le regole ordinarie stabilite dall’articolo 20, comma 2, del decreto Cpb, ma specifica che la violazione per l’omesso o tardivo versamento in tal caso è ravvisabile se il pagamento avviene oltre il giorno di adesione all’accordo. Le violazioni, inoltre, possono essere sanate tramite ravvedimento operoso.
Infine, nella sezione dedicata alle condizioni di accesso e cause di esclusione, l’Agenzia torna sul paletto che non consente l’accesso al concordato da parte dei contribuenti che, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, hanno maturato redditi o quote di redditi, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento. Al riguardo, l’Amministrazione precisa che al raggiungimento di tale soglia concorrono solo i redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in seguito a disposizioni agevolative destinate a specifiche attività e che non rilevano, invece, le componenti di reddito, come, ad esempio, le plusvalenze pex, derivanti dalla cessione delle partecipazioni d’impresa oppure i dividendi percepiti nell’esercizio dell’attività d’impresa.
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