11 Novembre 2024
Tax credit per attrarre in Italia investimenti nel cinema e audiovisivo
È disponibile sul sito della Direzione generale cinema e audiovisivo (Dgca) il decreto del ministro della Cultura di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze n. 329 del 4 ottobre 2024 sulle disposizioni applicative in materia di credito d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo. Nello specifico, il decreto stabilisce, in conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato dell’Unione europea, le disposizioni applicative del credito d’imposta riconosciuto alle imprese di produzione esecutiva e alle imprese di post-produzione, in relazione alla spesa sostenuta sul territorio nazionale per la realizzazione di opere audiovisive non aventi il requisito della nazionalità italiana, realizzate utilizzando manodopera italiana o dello Spazio economico europeo, su commissione di produzioni estere.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 15 del mese successivo al riconoscimento del credito d’imposta.
L’ambito soggettivo
Per poter accedere al beneficio fiscale, i soggetti richiedenti devono avere i seguenti requisiti:
- sede legale nello Spazio economico europeo
- essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici
- essere società di capitale aventi capitale sociale minimo interamente versato e patrimonio netto non inferiori a 40mila euro; tali limiti sono ridotti a 10mila euro per i cortometraggi
- essere diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro
- essere in possesso di classificazione Ateco J 59.11
- essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e applicare i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro
- non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni
- non avere in corso procedure concorsuali di liquidazione
- operare nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, nel settore cine-audiovisivo, sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative.
Alle imprese di produzione esecutiva e alle imprese di post-produzione è riconosciuto un credito d’imposta in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione da parte di imprese di produzione estere, di opere audiovisive utilizzando prevalentemente manodopera italiana o dello Spazio economico europeo, in misura pari al 40% del costo eleggibile di produzione della singola opera, di cui alla tabella b del decreto. Il beneficio spetta a condizione che il costo eleggibile sia almeno pari a 250 mila euro. I benefici di cui al presente decreto spettano entro il limite massimo annuo, per ciascuna impresa o gruppo di imprese, di euro 20 milioni di euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto per intero all’esito positivo dell’istruttoria ed è utilizzabile in compensazione per il 70% all’approvazione della richiesta preventiva e per la restante parte all’approvazione della richiesta definitiva. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 15 del mese successivo al riconoscimento del credito d’imposta.
Inoltre, il tax credit può essere ceduto dal beneficiario agli intermediari bancari, finanziari e assicurativi. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto in compensazione dei propri debiti d’imposta o contributivi, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate.
Richiesta preventiva
Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che l’impresa di produzione esecutiva o l’impresa di post-produzione presenti, alternativamente, la richiesta preventiva e la richiesta definitiva oppure solo la richiesta definitiva.
La richiesta preventiva deve:
- contenere la prova del pagamento del contributo per le spese istruttorie
- contenere tutti gli elementi e la documentazione indicati nel modello di invio della domanda, come ulteriormente specificati in un apposito decreto direttoriale
- essere presentata non oltre 90 giorni prima della data di inizio delle fasi di lavorazione e realizzazione delle opere audiovisive
La Dgca comunica al produttore il riconoscimento della eleggibilità culturale dell’opera e il riconoscimento del credito d’imposta teorico spettante entro 60 giorni dalla presentazione della domanda ovvero dal termine di presentazione delle domande eventualmente previsto nell’apposito decreto direttoriale.
Richiesta definitiva
La richiesta definitiva è redatta su modelli predisposti dalla Dgca e deve essere presentata successivamente, ma non oltre il termine di 180 giorni dal termine delle lavorazioni. Possono essere ammesse deroghe per sopravvenute ragioni tempestivamente comunicate e debitamente documentate e circostanziate.
La richiesta deve contenere:
- la certificazione dei costi di cui all’articolo 5 del decreto
- gli elementi e la documentazione indicati nel modello di invio della domanda come ulteriormente specificati in un apposito decreto direttoriale.
In assenza della richiesta preventiva, il soggetto richiedente deve altresì presentare:
- la comprova del pagamento del contributo per le spese istruttorie
- tutti gli elementi e la documentazione indicati nel modello di invio della domanda come ulteriormente specificati in un apposito decreto direttoriale.
La Dgca comunica ai soggetti interessati, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, l’importo del credito spettante. Il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi eleggibili come indicati nella certificazione contabile di cui al comma 2, lett. a) del presente decreto.
A pena di decadenza dal beneficio, il produttore comunica telematicamente alla Dgca, sulla base dei modelli predisposti, i dati e le informazioni, in suo possesso, ivi inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell’opera, ai fini della valutazione dell’impatto economico, industriale e occupazionale dell’opera medesima sul territorio italiano.
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