24 Ottobre 2024
Codice della crisi di impresa – 1 avvio della liquidazione giudiziale
Con il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo n. 14/2019) il fallimento è stato sostituito dalla liquidazione giudiziale, tuttavia la disciplina contenuta nella legge fallimentare continua a essere applicata ai ricorsi depositati prima del 15 luglio 2022.
Tenuto conto anche delle novità apportate con il Correttivo-ter (Dlgs n. 136/2024), illustriamo di seguito, in sintesi, le regole alla base della liquidazione giudiziale.
Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale: presupposti, procedura ed effetti
La liquidazione giudiziale interessa gli imprenditori commerciali, escluse le start-up innovative, le imprese minori e gli enti pubblici (presupposto soggettivo), che si trovano in stato di insolvenza, ossia di incapacità di fronteggiare regolarmente le proprie obbligazioni, situazione che si manifesta tramite inadempimenti (presupposto oggettivo) e che presentano debiti scaduti e non pagati pari almeno a 30mila euro.
Il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale è avviato con ricorso del debitore, del Pubblico ministero, di un creditore, ovvero degli organi e autorità amministrative che svolgono funzioni di controllo e vigilanza, presso il tribunale competente, in virtù del centro principale degli interessi del debitore.
Nel caso siano pendenti più domande di accesso a strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, il Tribunale è tenuto a riunirle ed esaminare, in via prioritaria, quelle diverse dalla liquidazione giudiziale, favorendo così il salvataggio delle imprese.
Con il decreto Correttivo-ter è stato precisato, che la pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale non è preclusiva né della composizione negoziata né della proroga del termine entro il quale il debitore deve presentare la proposta completa a seguito di ricorso “con riserva”.
Il Codice della crisi ha previsto una procedura uniforme per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (articoli 39-53 Ccii), così strutturata.
Il Tribunale convoca le parti e fissa un termine per il deposito di memorie, acquisendo, tramite la cancelleria, ulteriori informazioni sulla situazione debitoria presso le banche dati dell’Agenzia delle entrate (articolo 367 Ccii).
All’esito dell’udienza, se sussistono i presupposti, con sentenza (tale sentenza, ovvero il decreto che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, è impugnabile con reclamo da proporre entro 30 giorni) è dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, nominato il curatore e il giudice delegato, viene stabilita la data di udienza per l’esame dello stato passivo, assegnando ai creditori un termine perentorio per l’invio della domanda di insinuazione.
Incombe sul curatore l’onere di informare coloro che vantano crediti, ovvero titolari di diritti su beni – di proprietà o in possesso – del debitore, che possono partecipare alla ripartizione dell’attivo presentando una domanda di ammissione al passivo.
L’apertura della liquidazione giudiziale comporta i seguenti effetti:
- per il debitore, la perdita dell’amministrazione e della disponibilità dei propri beni, conseguendone che eventuali atti compiuti non sono efficaci nei confronti dei creditori
- per i creditori, il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive e cautelari individuali, in quanto la soddisfazione delle proprie pretese avviene in concorso tra tutti i creditori antecedenti alla data di apertura della liquidazione, secondo il legittimo ordine delle cause di prelazione, in virtù della par condicio creditorum sul patrimonio del debitore
- per gli atti compiuti dal debitore in bonis ma pregiudizievoli ai creditori, la suscettibilità di essere neutralizzati attraverso l’esperimento dell’azione revocatoria che ne dichiara l’inefficacia nei confronti dei creditori.
L’apertura della liquidazione giudiziale di società con soci a responsabilità illimitata produce l’apertura anche nei confronti di tali soci.
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