Normativa e prassi

22 Luglio 2024

Investimenti nella Zes unica, istituito il codice tributo “7034”

Dopo i provvedimenti dell’Agenzia dell’11 giugno 2024 e del 22 luglio 2024 che hanno definito, rispettivamente, il modello per le istanze e la percentuale di credito spettante, arriva il codice tributo “7034” per la fruizione del bonus per gli investimenti realizzati nella Zes unica (articolo 16, Dl 124/2023). A istituire il neo codice, la risoluzione n. 39 dell’Agenzia delle entrate del 22 luglio 2024.
Il credito per le imprese che effettuano investimenti destinati all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno ZES Unica è stato introdotto dall’articolo 16 del Dl n. 124/2023, mentre i criteri e le modalità di accesso sono stati definiti con decreto del 17 maggio 2024 del ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze. Il credito è utilizzabile in compensazione con il modello F24 da presentare tramite i servizi telematici delle Entrate. 
L’ammontare dell’agevolazione fruibile è visionabile tramite il proprio cassetto fiscale, sul sito dell’Agenzia.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del bonus, la risoluzione odierna istituisce il codice tributo:
•    “7034” denominato “credito d’imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile.

Una distinta risoluzione, la n. 38, firmata sempre oggi 22 luglio 2024, è destinata alle imprese che hanno usufruito del beneficio fiscale per aver avviato una nuova attività economica nelle Zes e per le quali, dopo aver aderito al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale, è decaduto il diritto all’agevolazione. L’Agenzia delle entrate ha istituito il seguente codice tributo, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a titolo di recupero dell’imposta sul reddito:
•    “2022” denominato “Recupero Ires per decadenza dalle agevolazioni a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zes”
Il codice dovrà essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione, nel formato “AAAA”.

Sul tema si vedano anche gli articoli: “Zes unica Mezzogiorno, dal 12 giugno le richieste all’Agenzia delle entrate” e “Credito d’imposta investimenti Zes, stabilita la percentuale spettante”.

Investimenti nella Zes unica, istituito il codice tributo “7034”

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