Normativa e prassi

28 Febbraio 2024

L’adesione alla rottamazione quater sblocca il veto all’autocompensazione

I ruoli sospesi, in conseguenza dell’adesione alla rottamazione quater, non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro, in base al quale opera la preclusione all’autocompensazione (ex articolo 31, comma 1, del Dl n. 78/2010), a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa. Concorrono, invece, al limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, i ruoli scaduti non oggetto della definizione.

Lo precisa l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 54 del 28 febbraio 2024, in cui, per giungere alla accennata conclusione, effettua il riepilogo delle disposizioni normative e di prassi, dalle quali si evince il perché del lasciapassare accordato al contribuente che, avendo aderito alla rottamazione quater, ha posto la domanda.

In particolare, sul divieto di compensazione, con la circolare n. 13/2011 (paragrafo 3), l’Amministrazione ha chiarito che, per quanto riguarda i ruoli che impediscono la compensazione, sono rilevanti soltanto quelli per i quali il termine di pagamento del debito è già scaduto, indipendentemente dal titolo dell’iscrizione e dalla tipologia del ruolo, mentre l’autocompensazione è possibile in caso di ruoli per i quali è concessa la sospensione o la rateazione.

Detto questo, l’Agenzia ricorda che, con l’istituto della rottamazione quater, introdotto dall’articolo 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022, il legislatore ha previsto la possibilità di estinguere i “singoli carichi affidati agli agenti della riscossione”, tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, senza il versamento delle sanzioni e degli interessi inclusi nei ruoli.
In particolare, la norma dispone che il contribuente può manifestare “[…] all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232” (cfr comma 235).
A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; […]” (cfr comma 240).
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione” (cfr comma 244).

Pertanto, negata una sospensione generale della riscossione dei carichi definibili, resta che tale sospensione si produce in riferimento ai soli ruoli oggetto della dichiarazione di cui al comma 235 del Bilancio 2023, per i quali il legislatore ha disposto l’impossibilità di iniziare nuovi azioni esecutive/cautelari (salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo) ed escluso che il contribuente sia qualificabile come inadempiente.

Considerati tali elementi e la ratio delle norme richiamate, a parere dell’Agenzia ne deriva che i ruoli oggetto della citata dichiarazione non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro in base al quale opera la preclusione all’autocompensazione, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa.
Concorrono, invece, al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione.

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