Attualità

23 Febbraio 2024

Redditi 2023 non ancora presentato, ravvedimento entro il 28 febbraio

Il prossimo mercoledì, 28 febbraio, è l’ultimo giorno utile per i contribuenti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi – e per coloro i quali, pur non obbligati, hanno scelto tale modalità – che non hanno presentato i rispettivi modelli Redditi 2023 (o anche la dichiarazione Irap e il modello Cnm) entro il termine ordinario dello scorso 30 novembre, per rimediare all’omissione mediante ravvedimento operoso.
La mancata presentazione della dichiarazione, infatti, può essere ravveduta solo entro 90 giorni dalla scadenza del relativo termine di presentazione (articolo 13, comma 1, lettera c), Dlgs n. 472/1997).

Ciò in linea con quanto previsto, dall’articolo 2, comma 7, del Dpr n. 322/1998, per cui sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, mentre le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.
Per quanto riguarda l’applicazione del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997), si applica quanto previsto dall’Agenzia nella circolare n. 42/2016, emanata all’indomani della revisione dell’istituto agevolativo operata dal Dlgs n. 158/2015. In tale documento di prassi, l’Amministrazione è intervenuta, tra l’altro, anche in merito alla tardiva presentazione delle dichiarazioni annuali allo scopo di agevolare i contribuenti che si ravvedono entro 90 giorni.
Più precisamente, ha specificato che nel caso in cui il contribuente che non ha presentato entro il termine ordinario la dichiarazione vi provveda entro 90 giorni dalla scadenza (dichiarazione tardiva), è prevista una sanzione di 250 euro che, in base all’articolo 13, comma 1, lettera c), del Dlgs 472/1997, è ridotta a 1/10, quindi a 25 euro. La sanzione deve essere versata mediante modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 8911.

Se dalla dichiarazione tardiva emerge un debito d’imposta, il contribuente può rimediare alla violazione versando il tributo, la sanzione per omesso versamento, ridotta in funzione del momento in cui avviene la regolarizzazione, e gli interessi (con decorrenza dalla scadenza saltata).
A tal proposito, ricordiamo che, dal 1° gennaio 2024 la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2,5% annuo dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 novembre 2023 (articolo 1), con il quale è stata ridotta di due punti e mezzo la misura fissata, per il 2023, al 5 per cento.

Tutti gli interessati devono trasmettere le dichiarazioni con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione, oppure nell’ipotesi di F24 a saldo zero, il modello deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle entrate). Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il versamento della sanzione ridotta, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.

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