20 Febbraio 2024
Per evitare l’ultima Lipe 2023, dichiarazione Iva entro febbraio
Entro il prossimo giovedì, 29 febbraio, i contribuenti Iva che intendono evitare la presentazione della comunicazione (Lipe) relativa alla liquidazione dell’imposta per l’ultimo trimestre 2023 devono trasmettere la dichiarazione Iva annuale, compilando il quadro VP (Liquidazioni periodiche Iva), il quadro che consente di effettuare, in un’unica trasmissione, i due adempimenti.
L’opportunità di presentare, due mesi prima del termine ordinario, la dichiarazione annuale Iva, comprensiva dei dati contabili relativi alla liquidazione dell’imposta, per gli ultimi tre mesi dell’anno precedente, è stata normativamente prevista dal decreto “Crescita” (articolo 12-quater, Dl n. 34/2019), nell’ottica di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti. La disposizione, che ha sostituito il comma 1 dell’articolo 21-bis del decreto legge n. 78/2010, in particolare, ha stabilito che chi opta per tale modalità di comunicazione deve presentare la dichiarazione entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Resta comunque invariato il termine per il versamento dell’imposta dovuta in base alla liquidazione periodica.
Liquidazioni e comunicazioni periodiche Iva
In linea di massima (articolo 1, Dpr n. 100/1998), i contribuenti Iva, entro il giorno 16 di ciascun mese, sono tenuti a determinare la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta esigibile nel mese precedente, relativa alle operazioni attive effettuate, e quello dell’imposta relativa ai beni e ai servizi acquistati per i quali, con riferimento allo stesso mese, intendono esercitare il diritto alla detrazione. In caso di posizione a debito, entro lo stesso termine deve essere versata l’Iva dovuta.
Tuttavia, alcune categorie di contribuenti (articoli 7, del Dpr n. 542/1999, e 74, comma 4, del Dpr n. 633/1972) possono effettuare la liquidazione e versare l’imposta dovuta con periodicità trimestrale, entro il 16 del secondo mese successivo al periodo di riferimento (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio).
Inoltre, i soggetti passivi Iva sono tenuti a presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” (Lipe) per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).
Sono esonerati dall’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero. Inoltre, non occorre inviare la Comunicazione in assenza di dati da indicare, mentre sussiste nell’ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
Il modello va presentato per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, fatta eccezione per quello relativo al secondo trimestre, per il quale c’è tempo fino al 30 settembre. Infine, come anticipato, la comunicazione relativa ai dati del quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva, che, in tale circostanza, va trasmessa entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Il quadro VP, pertanto, non può essere compilato se la dichiarazione annuale è presentata oltre tale termine.
Se il termine di presentazione della comunicazione scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
La Lipe nel quadro VP
Come detto, è possibile evitare la trasmissione autonoma del modello Lipe per il periodo ottobre-dicembre 2023, inserendo gli stessi dati nel quadro VP della dichiarazione annuale. Per far ciò, vanno seguite le istruzioni di compilazione dettate per il modello di Comunicazione liquidazioni periodiche Iva.
Le uniche differenze rispetto a tale modello si rintracciano nei campi 4 e 5 del rigo VP1. Nella dichiarazione annuale:
- la casella del campo 4 va barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’Iva di gruppo (articolo 73, Dpr n. 633/1972)
- il campo 5 va compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno, indicando la partita Iva del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, eccetera) nel modulo utilizzato per indicare i dati relativi all’attività svolta da quest’ultimo.
Inoltre, nel quadro VP, a differenza del modello Lipe, non è presente il rigo VP12 (Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali) riservato ai contribuenti trimestrali per opzione, in quanto lo stesso non deve essere compilato in relazione all’ultimo trimestre dell’anno.
Le istruzioni, infine, ricordano che per inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati, occorre compilare:
- il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio. In tal caso, non va compilato il quadro VH (Variazioni delle comunicazioni periodiche) o il quadro VV (Variazioni delle comunicazioni periodiche di gruppo) in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto
- il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
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