Attualità

9 Febbraio 2024

Dac7 per le piattaforme online, le risposte alle faq dei gestori

Pubblicata, sul sito dell’Agenzia, nella pagina dedicata allo “scambio automatico di informazioni comunicate dai gestori di piattaforme (Dac7)” una nuova sezione con le faq, le risposte alle domande più frequenti. Entro il prossimo giovedì, 15 febbraio, infatti, gli stessi gestori dovranno comunicare per la prima volta al Fisco alcuni dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso le loro piattaforme.

Tra gli otto chiarimenti pubblicati, ad esempio, l’Agenzia delle entrate precisa che la comunicazione Dac7 è dovuta in relazione a tutti i venditori che svolgono attività pertinenti mediante una piattaforma gestita da un soggetto tenuto alla comunicazione, indipendentemente dal carattere transfrontaliero delle attività svolte.
A questo proposito, ricordiamo che la direttiva Ue 2021/514 (la Dac7), recepita e attuata nel nostro ordinamento dal Dlgs n. 32/2023, ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio fra Stati membri delle informazioni comunicate dai gestori di piattaforme online. In particolare, ha previsto che gli stessi (con alcuni casi di esclusione ed esonero) comunichino informazioni connesse allo svolgimento delle attività di locazione di beni immobili, prestazione di servizi personali, vendita di beni e noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto, al fine di percepire un corrispettivo, in relazione a venditori residenti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea o che forniscono servizi di locazione di beni immobili situati in Italia o in un altro Stato membro.
I gestori sono tenuti a comunicare tali informazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui il venditore è identificato come “venditore oggetto di comunicazione” e lo scambio automatico deve avvenire entro i due mesi successivi alla fine del periodo al quale si riferiscono le informazioni.
Quest’anno il termine per la comunicazione dei gestori è stato prorogato al 15 febbraio (vedi articolo “Dac7 per le piattaforme online, fino al 15 febbraio per gli invii 2023”).

Dentro la comunicazione
Tornando ai chiarimenti, l’Agenzia sottolinea che il primo periodo oggetto di comunicazione è il 2023. Pertanto, nell’elemento Reporting period e, conseguentemente, negli identificativi dei record non è consentito inserire l’anno civile 2022.

Alla domanda se l’importo del corrispettivo pagato al fornitore debba essere comunicato al netto dell’Iva, l’Amministrazione osserva che la Dac7 non prevede la comunicazione dei corrispettivi pagati ai fornitori, bensì gli importi dei corrispettivi versati o accreditati ai venditori attivi (definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera o) del Dlgs. n. 32/2023). Gli importi vanno indicati al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

Proseguendo, l’Amministrazione chiarisce che le imposte a qualsiasi titolo trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma vanno dallo stesso comunicate in maniera cumulativa compilando l’elemento Taxes, seguendo le istruzioni fornite nell’Allegato 2 del provvedimento dello scorso 20 novembre 2023 (vedi articolo “Piattaforme online: modi e termini per lo scambio delle informazioni”).

E ancora, specifica come dovrà essere predisposta la comunicazione relativa ad attività alberghiere. Questo perché, se l’attività è rappresentata dalla locazione di beni immobili, andrà fornito l’indirizzo e l’identificativo catastale (se disponibile) per ogni proprietà inserzionata. Nel caso di strutture alberghiere, considerato che non è prevista nella registrazione catastale l’indicazione di estremi diversi per le diverse stanze, non è richiesta l’indicazione delle singole stanze. In tale contesto, la tipologia di proprietà “Hotel room” è da ritenersi come genericamente indicativa dell’attività pertinente e non nel senso dell’indicazione puntuale di ciascuna stanza di hotel oggetto di locazione. A conferma di ciò, arriva il Commentario alle Model rules Ocse, dove, in relazione alle stanze di un albergo, viene esplicitato che molteplici camere d’albergo affittate da un venditore come elementi di un albergo con lo stesso indirizzo sono trattate come un’unica proprietà immobiliare.

Gli obbligati: il caso particolare del property manager
Nell’ipotesi in cui il property manager presenti i requisiti per essere considerato un gestore di piattaforma tenuto alla comunicazione, dovrà assolvere agli adempimenti di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione delle informazioni. In ogni caso, se vi sono più gestori in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi è esonerato se può provare che l’adempimento è stato effettuato da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione (cfr, articolo 10, commi 1 e 2, del Dlgs n. 32/2023). Nel caso in cui, invece, il property manager non presenti i requisiti per essere considerato un gestore di piattaforma tenuto alla comunicazione e sia registrato su una piattaforma come venditore insieme al proprietario dell’immobile, il gestore della piattaforma dovrà comunicare come venditore, oggetto di comunicazione, solo il proprietario dell’immobile.

Dac7 per le piattaforme online, le risposte alle faq dei gestori

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