29 Dicembre 2023
Acquirenti finali dei bonus edilizi, conto corrente ad ampio raggio
In un gruppo bancario è valida l’acquisizione di un bonus edilizio da parte del sottoscrittore di un conto deposito che è anche titolare del ”conto d’appoggio”, cioè un conto corrente detenuto presso un altro ente finanziario. Anche in questo caso, infatti, restano pienamente monitorabili i flussi connessi alla cessione del credito d’imposta tra il gruppo e i clienti. È la sintesi della risposta n. 483/2023 fornita dall’Agenzia e pubblicata oggi.
L’istante, nel dettaglio, è una banca capogruppo che propone ai clienti, tra i vari prodotti, un conto deposito con operatività legata a un conto corrente bancario aperto in Italia e intestato allo stesso cliente (conto d’appoggio). Considerato che ai propri clienti non è offerta la possibilità di aprire un conto corrente bancario, il citato conto d’appoggio è necessariamente aperto presso un’altra banca.
La società istante fa sapere che vuole effettuare alcune operazioni di acquisto e successiva cessione dei crediti fiscali edilizi. Al riguardo ricorda che la disciplina del decreto Rilancio (articolo 121, comma 1, Dl n. 34/2020, come modificato dall’articolo 29-bis del Dl n. 17/2022), ad oggi prevede che le banche e gli istituti finanziari, destinatari delle ”prime cessioni”, possano cedere ulteriormente il credito di imposta a favore di soggetti diversi da consumatori e utenti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca cessionaria o con la banca capogruppo, senza facoltà di successiva cessione. Chiede, quindi, se tra i soggetti che possono rendersi acquirenti di ”ultima cessione” da parte di banche o gruppi bancari possano essere inclusi anche gli intestatari del conto deposito su descritto.
L’istante ritiene che la nozione di ”conto corrente” richiamata nell’articolo 121 del secreto Rilancio debba essere intesa ad ampio raggio in modo da includere anche il rapporto originato da un contratto di deposito.
L’Agenzia dopo aver ripercorso la disciplina sulle detrazioni dei bonus edilizi, per quanto di interesse nel caso rappresentato dalla banca istante, ricorda che la recente modifica al decreto Rilancio operata dall’articolo 29-bis del Dl n. 17/2022, ha introdotto la possibilità per gli istituti finanziari di effettuare una ulteriore cessione “esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”.
L’Agenzia ricorda inoltre che il decreto Aiuti, per quanto riguarda i cessionari, ha inserito anche i “clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo” mentre la legge di conversione (legge n. 91/2022) ha sostituito il riferimento ai ”clienti professionali privati” con i ”soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”, senza facoltà di ulteriore cessione.
Il documento di prassi evidenzia, come indicato anche dalle schede di lettura della Camera nella revisione della disciplina dei bonus edilizi – (“Con le modifiche introdotte si prevede che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”) – che la ratio delle modifiche apportate all’articolo 121 del decreto Rilancio è quella di coniugare l’esigenza di consentire la cessione di crediti connessi ai bonus edilizi, seppure in numero ridotto, con quella di evitare o contrastare le frodi fiscali.
L’Agenzia ritiene che la fattispecie descritta nel caso in esame, dove il sottoscrittore di un conto deposito è il medesimo soggetto titolare del ”conto d’appoggio” consistente in un conto corrente detenuto presso un altro ente finanziario, consente senz’altro di contenere il rischio di frodi fiscali poiché restano pienamente monitorabili i flussi connessi alla cessione dei bonus tra i gruppi bancari e i propri clienti (diversi dai consumatori) che hanno sottoscritto il ”conto deposito”. In conclusione, la risposta dell’Agenzia è quindi affermativa.
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