Normativa e prassi

21 Dicembre 2023

Enti filantropici del terzo settore, l’attività non è commerciale

L’attività di filantropia realizzata mediante l’erogazione di denaro, beni e servizi di investimento, a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, è non commerciale ai fini fiscali. Inoltre, i redditi derivanti dalla gestione di immobili, attraverso i quali l’Ente Filantropico si sostiene, sono esenti dall’imposta sul reddito delle società, a condizione che non siano inseriti in un contesto produttivo.

È, in estrema sintesi, quanto afferma l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 75 del 21 dicembre 2023, con la quale, su richiesta di un’Associazione che rappresenta gli interessi degli Enti filantropici, ha qualificato la descritta attività e confermato, con dovizia di particolari, la possibilità di applicare l’articolo 84, commi 2 e 2-bis, del Codice del Terzo settore (Dlgs n. 117/2017) ai proventi derivanti dal patrimonio immobiliare (come nel caso di immobili ricevuti per lasciti e donazioni), anche in presenza di una gestione con strutture dedicate, attraverso la quale l’Ente si sostiene e si procura i redditi da reinvestire, nei limiti del reinvestimento effettivo, per le finalità filantropiche.
In particolare, l’Agenzia ritiene che le attività sopra descritte siano compatibili con il dettato normativo allorquando si configurino come prestiti infruttiferi, per loro natura gratuiti, che prevedono esclusivamente la restituzione della sorte capitale. In tale categoria possono rientrare i “capitali di capacitazione”, erogati a persone appartenenti a categorie svantaggiate. Non vi rientra, però, l’attività di microcredito, non prevista dal Codice.

Ai fini della qualificazione come ”non commerciale” dell’attività svolta dagli Enti Filantropici, l’Agenzia osserva che, ferma la competenza del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, essa appare sostanziarsi nell’attività di interesse generale (articolo 5, comma 1, lettera u) del Cts), più specificamente individuata, dall’articolo 37, nell’erogazione di “denaro, beni o servizi, anche di investimento” a sostegno di “categorie di persone svantaggiate” o di “di attività di interesse generale”. L’effettuazione di tale attività a titolo gratuito, ovvero in assenza di controprestazioni o corrispettivi a carico dei beneficiari, rappresenta un indice di non commercialità ai fini della qualificazione dell’attività come ”non commerciale”.
Ad analoghe conclusioni è pervenuta in relazione all’attività erogativa costituita dalla concessione, a vario titolo, di prestiti di denaro nei riguardi di beneficiari tenuti alla restituzione del solo capitale, qualora detta attività venga effettuata senza addebito di interessi, o di altri importi a titolo di commissioni comunque denominate, a carico dei beneficiari.

Per quanto riguarda la gestione del patrimonio immobiliare, l’articolo 84 del Cts, così come modificato dall’articolo 26 del Dl Semplificazioni, al comma 2 prevede che “i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall’imposta sul reddito delle società”.
Tale disposizione, applicabile – in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea – in via transitoria fin dal 1° gennaio 2018 per le Organizzazioni di volontariato (Odv) migrate a partire dal 23 novembre 2021 nel Runts, nella sezione a loro dedicata, è stata estesa, con il comma 2-bis, anche agli Enti Filantropici.
Con l’articolo 26, comma 1, lettera i), del decreto Semplificazioni, inoltre, è stata prevista l’applicabilità in via transitoria delle norme del Cts di cui all’articolo 104, comma 1, oltre che alle Onlus, anche agli Ets iscritti al Runts.
Ciò comporta che per tali enti trovi piena applicazione, nel periodo transitorio, l’articolo 84, comma 2, del Cts.

Considerato che il comma 2-bis non introduce una nuova agevolazione, ma estende agli Enti Filantropici quella disposta dal precedente comma 2, l’Agenzia afferma che anche per gli Ets iscritti al Runts con la qualifica di Enti Filantropici possa trovare applicazione, nel periodo transitorio, l’esenzione disposta dall’articolo 84, comma 2.

Pertanto, rientrano nell’esenzione i redditi conseguiti dagli Enti Filantropici derivanti dalla gestione degli immobili, inclusa la locazione, a condizione che non siano inseriti in un ”contesto produttivo” ma siano posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, destinati al sostegno delle finalità istituzionali proprie dell’Ente Filantropico e, non sia configurabile, nell’attività di gestione, un’attività organizzata in forma d’impresa.

Enti filantropici del terzo settore, l’attività non è commerciale

Ultimi articoli

Attualità 16 Settembre 2026

Nuove campagne di phishing, tornano i falsi rimborsi Irpef

Oltre a dichiararne la totale estraneità, l’Agenzia raccomanda di non comunicare dati personali o informazioni sensibili attraverso pagine web raggiungibili mediante link presenti in messaggi sospetti L’Amministrazione finanziaria segnala che nei giorni scorsi sono state individuate diverse campagne di phishing e smishing (phishing via Sms), che sfruttano illegittimamente il nome dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Normativa e prassi 15 Settembre 2026

Trattamento accessorio dipendenti Pa: sostitutiva al 15% con soglia sul 2026

L’Agenzia, in assenza di una specifica indicazione della norma, chiarisce il periodo di imposta a cui deve essere imputato il limite reddituale di 50 mila euro per poter accedere all’agevolazione Con la risposta n.

Attualità 15 Settembre 2026

Credito d’imposta librerie 2026: è ora di presentare le richieste

Il contributo sarà calcolato sulla base dei costi sostenuti dagli esercenti nel 2025 per mantenere aperto e svolgere l’attività presso uno specifico punto vendita Anche quest’anno settembre è il mese in cui si riapre la possibilità per le librerie di beneficiare del tax credit loro dedicato.

Attualità 15 Settembre 2026

Si torna in classe, riparte Fisco e Scuola

Anche quest’anno Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione mettono a disposizione delle scuole progetti e materiali didattici per portare l’educazione fiscale tra i banchi Con l’inizio dell’anno scolastico 2026/2027, l’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione riprendono le attività di educazione fiscale nelle scuole.

torna all'inizio del contenuto