Attualità

7 Novembre 2023

Fino al 10 novembre per accedere alla precompilata dei propri assistiti

Venerdì prossimo, 10 novembre 2023, è l’ultimo giorno a disposizione di Caf, professionisti abilitati e sostituti d’imposta per accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata 2023 dei loro assistiti. Potranno farlo utilizzando il servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, dopo averne fatto specifica richiesta tramite file o via web e aver ricevuto la relativa abilitazione.
Le modalità di accessi sono state definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso 18 aprile.

Il primo passo da compiere, è procurarsi la delega del contribuente insieme alla copia di un suo documento di identità, cartaceo o elettronico che sia.
Da quest’anno, in via sperimentale, è possibile effettuare anche deleghe digitali nei confronti dei Centri di assistenza fiscale, sottoscritte dal contribuente con il processo di firma elettronica avanzata realizzato secondo i requisiti contenuti con convenzione stipulata tra il Caf stesso e l’Agenzia delle entrate.
Le deleghe devono essere numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, indicando il numero progressivo e la data del mandato, il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante e gli estremi del documento di identità o dell’identità digitale del contribuente.

Come anticipato, la richiesta di accesso alla dichiarazione precompilata dei propri assistiti, insieme all’elenco delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia, con indicazione dei dati inseriti e non inseriti automaticamente in dichiarazione e delle relative fonti informative, può essere effettuata tramite file o via web.

Nel primo caso, chi ha ricevuto i mandati deve trasmettere all’Agenzia, attraverso i servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria Entratel o Fisconline per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si richiede l’accesso alla dichiarazione dei redditi predisposta dal Fisco e ai relativi documenti.
Il file deve essere compilato e controllato attraverso i software predisposti ad hoc e disponibili sul sito dall’Agenzia delle entrate, mentre le specifiche tecniche sono state approvate con il provvedimento del 18 aprile e aggiornate il successivo 20 aprile.

Soltanto in caso di delega digitale al Caf le richieste di accesso tramite file devono contenere il codice fiscale del richiedente l’abilitazione o il codice fiscale del contribuente.

Entro tre giorni dall’invio della richiesta, nella sezione “Ricevute” del sito dall’Agenzia, i richiedenti troveranno un file, con lo stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dal sistema, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica. In caso di errori, non saranno resi disponibili soltanto i documenti relativi ai contribuenti per cui è stata riscontrata l’anomalia. Per rimediare occorre inviare un nuovo file con le stesse modalità sopra descritte. Se la richiesta è corretta, entro lo stesso termine, il delegato riceverà i documenti richiesti.

I Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati possono, in alternativa, effettuare via web le richieste di download alla precompilata dei singoli contribuenti, attraverso le funzionalità disponibili sul sito delle Entrate, senza installare programmi, dalla propria area riservata del sito dell’Agenzia, previa autenticazione con le proprie credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate o con Cns, Cie o  Spid e fornendo i dati relativi al contribuente intestatario della dichiarazione di redditi da gestire e della relativa delega. La dichiarazione, sarà disponibile in tempo reale.

Fino al 10 novembre per accedere alla precompilata dei propri assistiti

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto