Normativa e prassi

19 Ottobre 2023

Collegato fiscale alla manovra 2024, in Gazzetta ufficiale le nuove misure

Approdato ieri, 18 ottobre 2023, sulla Gazzetta ufficiale n. 244, e in vigore da oggi il decreto legge n. 145/2023 collegato al disegno di legge di bilancio 2024, che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Tra le disposizioni di interesse fiscale, la proroga per i titolari di partita Iva al 16 gennaio 2024, per il solo 2023, del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette, dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, e il nuovo rinvio dei termini per il versamento spontaneo del credito ricerca e sviluppo.

Vediamo nel dettaglio i principali interventi d’interesse fiscale.

Articolo 4 – spostamento in avanti della seconda rata di acconto
L’articolo 4 del collegato fiscale prevede un rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette – limitatamente al periodo d’imposta 2023 – e solo per le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiori a 170mila euro. Questi soggetti possono eseguire il pagamento della seconda rata di acconto, dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Rimangono esclusi dall’agevolazione i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi dovuti all’Inail.
Va precisato che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi (articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 241/1997).
 
Articolo 5 – rivisto il calendario dei riversamenti del credito R&S
I contribuenti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta per ricerca e sviluppo hanno sette mesi in più per presentare la domanda. Slitta infatti dal 30 novembre 2023 il termine prima fissato al 30 giugno 2024. La definizione e le modalità di trasmissione saranno, invece, stabilite anche con più provvedimenti del direttore delle Entrate. Fanno un salto in avanti anche i termini di versamento della prima rata che scadrà ora il 16 dicembre 2024 (al posto del 16 dicembre 2023), così come la seconda e la terza rata ora fissate al 16 dicembre 2025 e alla medesima data del 2026 (prima le scadenze erano rispettivamente il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025). Di conseguenza, anche gli interessi partono dal 17 dicembre 2024 compresi quelli sulle iscrizioni a ruolo di eventuali rate non pagate. Per quanto riguarda gli atti di recupero il termine per l’emissione degli stessi viene prorogato di un anno per i crediti utilizzati nel 2016 e nel 2017.
 
Articolo 6 – nuove regole per il contributo di solidarietà per le imprese energivore
Per calcolare il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, la norma appena introdotta precisa che   non   concorrono   alla determinazione del reddito complessivo, relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso all’1° gennaio 2023, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione  d’imposta  o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte (articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir),  nel limite  del  30%  del  complesso  delle  medesime  riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1° gennaio 2022.
In caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al  periodo  di   imposta antecedente a quello in corso all’1° gennaio 2023 devono allo stesso modo essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi – conseguiti nei quattro periodi di imposta  antecedenti  a  quello  in corso all’1° gennaio 2022 – gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno  concorso  al  reddito  negli stessi quattro  periodi  di imposta, e ciò fino a concorrenza dell’esclusione già operata  periodo  di imposta antecedente a quello in corso all’1° gennaio 2023.
Viene inoltre abrogato l’articolo 4, comma 1, del Dl n. 98/2023, che individuava la data del 30 novembre 2023 come scadenza per riversare il contributo di solidarietà calcolato seguendo le due regole introdotte in diversi periodi. Le somme eventualmente già versate con le vecchie regole non verranno restituite. Viene, infine, introdotto per il solo 2024 un contributo di solidarietà per coloro che utilizzano le regole appena delineate che sarà pari al beneficio che si ottiene applicando queste nuove regole e che dovrà essere versato in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

Articolo 7 –  riduzione delle accise sui prodotti energetici 
A tutela dei consumatori le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili possono essere ridotte con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Il decreto potrà ora essere emanato se il prezzo aumenta rispetto al valore di riferimento, sulla media del mese precedente e non più su un bimestre. Il decreto terrà inoltre conto dell’eventuale diminuzione calcolandola sulla media del precedente bimestre e non più sui 4 mesi antecedenti.

Collegato fiscale alla manovra 2024, in Gazzetta ufficiale le nuove misure

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