Normativa e prassi

26 Settembre 2023

Riserve in sospensione d’imposta, credito al consolidato con limiti

I crediti fiscali sorti per il recupero dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei cespiti da parte di una società partecipante a un consolidato possono essere trasferiti alla consolidante per l’utilizzo in compensazione “orizzontale”, purché sia rispettato il limite stabilito dalla normativa, pari cioè a due milioni di euro (articolo 34 della legge n. 388/2000). È quanto chiarito dall’Agenzia con la risposta n. 436 del 26 settembre 2023.

L’Agenzia ricorda che la rivalutazione dei beni d’impresa consente di adeguare il valore di determinati beni a seguito del pagamento di un’imposta sostitutiva, operazione che genera per la stessa impresa, un ”saldo attivo” da imputare al capitale o accantonare in una speciale riserva ”in sospensione di imposta”.

Viene ricordata, inoltre, la risposta n. 492/2022 con cui veniva chiarito che ”Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell’ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.”. Quindi la società che distribuisce la riserva è tenuta ad assoggettare a tassazione la stessa riserva aumentata della relativa imposta sostitutiva.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 13, comma 5 della legge n. 342/2000, nell’ipotesi di distribuzione delle cosiddette riserve ”in sospensione di imposta”, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva pagata nei precedenti esercizi.In pratica, nell’ipotesi di distribuzione delle riserve ”in sospensione di imposta”, la normativa prevede la tassazione delle somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate della relativa imposta sostitutiva, garantendo contestualmente il recupero della stessa imposta mediante attribuzione di un credito, utilizzabile in compensazione direttamente ovvero cedibile alla consolidante secondo le regole previste per il regime di tassazione del consolidato nazionale (articolo 7 lettera b), del Dm. 1° marzo 2018).

Anche nel caso in esame, quindi, l’Agenzia ritiene che il credito d’imposta maturato dall’istante, a seguito di distribuzione delle riserve ”in sospensione di imposta”, possa essere trasferito alla consolidante per un ammontare non superiore all’Ires risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, ai fini dell’utilizzo in compensazione orizzontale, in misura tale da non eccedere il limite originariamente indicato dall’articolo 25 del Dlgs n. 241/1997, elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a due milioni di euro.

Riserve in sospensione d’imposta, credito al consolidato con limiti

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