20 Settembre 2023
Conciliazioni giudiziali agevolate: firma risoluzioni entro il 2 ottobre
Giorni contati per chi è in giudizio con l’Agenzia e vuole usufruire della possibilità di risolvere la questione fruendo della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo. Le liti pendenti al 15 febbraio 2023 nelle Corti di primo e secondo grado, relative ad atti impositivi, infatti, possono concludersi con un accordo conciliativo “fuori udienza”, da stipulare entro il prossimo 2 ottobre.
A tal proposito ricordiamo che la conciliazione “fuori udienza” si ha, quando, in pendenza di giudizio, le parti firmano un accordo conciliativo, nel quale sono indicate le somme da versare con relativi termini e modalità di pagamento, e presentano istanza congiunta, sottoscritta personalmente o dai difensori, per la definizione totale o parziale della controversia. Se la data di trattazione è già fissata e l’istanza risulta ammissibile, la Corte, con sentenza, dichiara cessata la materia del contendere. Se l’accordo non è totale, la Corte, con ordinanza, dichiara la cessazione parziale del contenzioso e procede all’ulteriore trattazione della causa.
La procedura si perfeziona al momento della sottoscrizione dell’accordo e non a quello del pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata, come invece richiesto da altri istituti definitori.
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La conciliazione giudiziale agevolata delle controversie tributarie è stata introdotta dall’ultimo Bilancio (articolo 1, commi da 206 a 212, legge n. 197/2022 – vedi “Tregua fiscale 5: conciliazione agevolata delle liti fiscali pendenti”) in alternativa alla definizione regolamentata dai commi da 186 a 205, in quanto esperibile con riferimento soltanto alle liti pendenti al 15 febbraio 2023 nelle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e non anche a quelle pendenti in Corte di cassazione.
Poi, con la circolare n. 9/2023 (vedi “Conciliazione agevolata, le istruzioni dell’Agenzia”), l’Agenzia delle entrate ha fornito i necessari chiarimenti sulla procedura conciliativa “fuori udienza” che permette, non solo di definire le liti con una riduzione delle sanzioni, ma anche di fruire dell’ulteriore beneficio di una rateazione spalmata su 5 anni.
Inoltre, la conciliazione agevolata può riguardare esclusivamente le controversie aventi a oggetto atti impositivi, come avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, e non anche quelle inerenti atti meramente riscossivi, come le cartelle di pagamento e gli avvisi di liquidazione, ricomprese invece nel perimetro di applicazione della definizione agevolata disciplinata dai commi da 186 a 205.
Alla luce delle modifiche introdotte successivamente dal Dl Bollette (decreto legge n. 34/2023), l’istituto è applicabile, come anticipato, alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo, con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale, previsto in prima battuta al 30 giugno, è prorogato al 30 settembre 2023, che cadendo di sabato fa slittare la deadline a lunedì 2 ottobre.
Le somme dovute, indicate nell’accordo, vanno versate nei venti giorni dopo la stipula, per intero o la prima rata. Sì perché possono essere rateizzate in un massimo di venti quote trimestrali uguali, da corrispondere entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima e sulle quali vanno calcolati gli interessi legali a decorrere dal giorno seguente il termine per provvedere alla prima rata.
Non è consentito avvalersi dell’istituto della compensazione.
Se gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria sono di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può ottenere il rimborso della differenza.
Se, invece, si omette il pagamento dell’intera cifra o di una rata, inclusa la prima, entro la scadenza della successiva, si decade dal beneficio e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria aumentata della metà.
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