20 Settembre 2023
Conciliazioni giudiziali agevolate: firma risoluzioni entro il 2 ottobre
Giorni contati per chi è in giudizio con l’Agenzia e vuole usufruire della possibilità di risolvere la questione fruendo della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo. Le liti pendenti al 15 febbraio 2023 nelle Corti di primo e secondo grado, relative ad atti impositivi, infatti, possono concludersi con un accordo conciliativo “fuori udienza”, da stipulare entro il prossimo 2 ottobre.
A tal proposito ricordiamo che la conciliazione “fuori udienza” si ha, quando, in pendenza di giudizio, le parti firmano un accordo conciliativo, nel quale sono indicate le somme da versare con relativi termini e modalità di pagamento, e presentano istanza congiunta, sottoscritta personalmente o dai difensori, per la definizione totale o parziale della controversia. Se la data di trattazione è già fissata e l’istanza risulta ammissibile, la Corte, con sentenza, dichiara cessata la materia del contendere. Se l’accordo non è totale, la Corte, con ordinanza, dichiara la cessazione parziale del contenzioso e procede all’ulteriore trattazione della causa.
La procedura si perfeziona al momento della sottoscrizione dell’accordo e non a quello del pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata, come invece richiesto da altri istituti definitori.
Post-it
La conciliazione giudiziale agevolata delle controversie tributarie è stata introdotta dall’ultimo Bilancio (articolo 1, commi da 206 a 212, legge n. 197/2022 – vedi “Tregua fiscale 5: conciliazione agevolata delle liti fiscali pendenti”) in alternativa alla definizione regolamentata dai commi da 186 a 205, in quanto esperibile con riferimento soltanto alle liti pendenti al 15 febbraio 2023 nelle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e non anche a quelle pendenti in Corte di cassazione.
Poi, con la circolare n. 9/2023 (vedi “Conciliazione agevolata, le istruzioni dell’Agenzia”), l’Agenzia delle entrate ha fornito i necessari chiarimenti sulla procedura conciliativa “fuori udienza” che permette, non solo di definire le liti con una riduzione delle sanzioni, ma anche di fruire dell’ulteriore beneficio di una rateazione spalmata su 5 anni.
Inoltre, la conciliazione agevolata può riguardare esclusivamente le controversie aventi a oggetto atti impositivi, come avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, e non anche quelle inerenti atti meramente riscossivi, come le cartelle di pagamento e gli avvisi di liquidazione, ricomprese invece nel perimetro di applicazione della definizione agevolata disciplinata dai commi da 186 a 205.
Alla luce delle modifiche introdotte successivamente dal Dl Bollette (decreto legge n. 34/2023), l’istituto è applicabile, come anticipato, alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo, con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale, previsto in prima battuta al 30 giugno, è prorogato al 30 settembre 2023, che cadendo di sabato fa slittare la deadline a lunedì 2 ottobre.
Le somme dovute, indicate nell’accordo, vanno versate nei venti giorni dopo la stipula, per intero o la prima rata. Sì perché possono essere rateizzate in un massimo di venti quote trimestrali uguali, da corrispondere entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima e sulle quali vanno calcolati gli interessi legali a decorrere dal giorno seguente il termine per provvedere alla prima rata.
Non è consentito avvalersi dell’istituto della compensazione.
Se gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria sono di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può ottenere il rimborso della differenza.
Se, invece, si omette il pagamento dell’intera cifra o di una rata, inclusa la prima, entro la scadenza della successiva, si decade dal beneficio e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria aumentata della metà.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 10 Marzo 2026
Legge di Bilancio 2026: novità per gli intermediari finanziari
Le modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela finalizzate a intercettare possibili perdite di valore, in linea con la normativa interna e Ue L’articolo 1, comma 56, della legge n.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.