Normativa e prassi

11 Settembre 2023

Surroga dell’assicuratore: nota di variazione Iva all’assicurato

Con la risposta n. 427 dell’11 settembre 2023 l’Agenzia chiarisce i dubbi a una società di assicurazione (istante) che chiede se può emettere una nota di variazione Iva in diminuzione per un credito vantato da un proprio assicurato nei confronti di un terzo soggetto, nell’ambito di un procedimento di surrogazione in cui si è verificato il mancato pagamento da parte del debitore ceduto a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose.

L’istante fa presente che secondo quanto disposto dall’articolo 1916 del codice civile, nel momento in cui paga l’indennizzo previsto dalla polizza è surrogato, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile.

La società istante chiede quindi se in base a questa norma può emettere la nota di variazione nel caso prospettato, ritenendo di esserne titolato nelle sole ipotesi in cui al momento della surroga l’insinuazione al passivo non è ancora avvenuta e verrà da essa stessa esercitata.
L’Agenzia ricorda in via preliminare che in base alla disposizione prevista dall’articolo 26, comma 3-bis del Decreto Iva, la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione vale anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente:

  • a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale
  • a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

L’Agenzia fornisce poi alcune precisazioni sulla base della prassi e di alcune pronunce della Cassazione. Nel dettaglio la risoluzione n. 120/2009 prevede che il recupero dell’imposta tramite nota di variazione presuppone sempre ”l’identità tra l’oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e, dall’altro, l’oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili” (Corte di cassazione n. 9188/2001 e n. 5356/1999). Lo stesso concetto è stato espresso con la sentenza della Cassazione n. 8455/2001 secondo cui ”l’applicazione del citato articolo 26 comma 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 presuppone una variazione del rapporto giuridico tra i due soggetti originari dell’operazione imponibile: cedente e cessionario di un bene, committente e prestatore di un servizio”.
In sintesi è fondamentale che permanga l’identità tra i soggetti originari dell’operazione soggetta a Iva. Di conseguenza in caso di surroga dell’assicuratore, anche se in base al richiamato articolo 1916 del codice civile l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili, dal punto di vista fiscale l’unico soggetto che potrà emettere la nota di variazione è l’assicurato, non l’assicuratore.

L’Agenzia precisa infine che in caso di procedura concorsuale per insolvenza del cliente, l’assicurato può procedere alla nota di variazione al momento dell’apertura della procedura stessa (circolare n. 20/2021).

Surroga dell’assicuratore: nota di variazione Iva all’assicurato

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