Normativa e prassi

7 Agosto 2023

Regolarizzazione delle cripto-attività, istanze entro il 30 novembre 2023

Tutto pronto per mettere in regola cripto-attività detenute e/o i relativi redditi realizzati entro la data del 31 dicembre 2021. Definiti modello, istruzioni e lo schema di domanda per predisporre una relazione di accompagnamento e la relativa documentazione probatoria. Le domande dovranno essere trasmesse entro il prossimo 30 novembre dal contribuente o dal professionista, tramite Pec, alla Direzione regionale territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente. La procedura è aperta ai contribuenti persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici residenti in Italia.
Le novità in un provvedimento del direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, siglato oggi, 4 agosto 2023, che approva il modello di regolarizzazione, le istruzioni e fissa l’ambito di applicazione, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza e di versamento degli importi per accedere alla procedura prevista dall’ultima legge di Bilancio (n. 197/2022).

Oggetto della regolarizzazione
Si tratta delle cripto-attività rappresentate da cripto-valute, comprese quelle derivanti dall’attività di staking, o comunque detenute entro la data del 31 dicembre 2021, per le quali è stata omessa la presentazione nel quadro RW o nella dichiarazione. È possibile inoltre regolarizzare i redditi derivanti da altre cripto-attività, diverse dalle cripto-valute, non indicati in dichiarazione dei redditi realizzati entro la data del 31 dicembre 2021. La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta, fino al 2021, per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

Soggetti ammessi e violazioni
Possono accedere alla procedura le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (articolo 5 del Tuir) residenti in Italia, che entro il 31 dicembre del 2021 possedevano cripto-attività in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione.
Le violazioni sanabili sono quelle relative alla mancata indicazione delle cripto-valute nel quadro RW del modello dichiarativo, per le quali il contribuente dovrà indicare il valore delle stesse detenute in ciascun periodo d’imposta attraverso il modello approvato con il presente provvedimento e versare la sanzione dello 0,5% del relativo importo.
È altresì possibile regolarizzare la propria posizione in caso di omissione, nella propria dichiarazione, della indicazione dei redditi derivanti da cripto-attività, incluse le cripto-valute, attraverso la presentazione del modello, indicando il valore delle cripto-attività detenute in ciascun periodo d’imposta e versando l’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 % del valore delle criptoattività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione cui si riferiscono i redditi omessi.

Invio del modello
L’istanza di regolarizzazione va presentata esclusivamente via Pec entro il prossimo 30 novembre all’Agenzia delle entrate, precisamente alla Dr competente in base al domicilio del contribuente nell’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura, tramite il modello approvato oggi, da firmare in digitale. Nel caso in cui l’istanza non sia firmata digitalmente, devono essere allegate anche le copie dei documenti di identità dei firmatari dell’istanza. Alla richiesta va allegata la ricevuta del versamento effettuato mediante F24, da effettuare in un’unica soluzione, e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema allegato al provvedimento, utile a dimostrare la provenienza delle somme investite, come per esempio le contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività e ogni altro documento da cui si evinca la riconducibilità delle cripto-attività al richiedente.

Cosa fare per mettersi in regola
La procedura prevede che, entro il 30 novembre 2023, il contribuente o il professionista
– presenti l’apposito “modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi” approvato con il provvedimento odierno indicando il valore delle cripto-attività detenute in ciascun periodo d’imposta
– versi la sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (articolo 4, comma 1, del Dl n. 167/1990) pari allo 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno
– versi un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.

Con successiva risoluzione saranno istituiti i codici tributo per i versamenti, che non possono essere effettuati in compensazione.

Regolarizzazione delle cripto-attività, istanze entro il 30 novembre 2023

Ultimi articoli

Normativa e prassi 4 Novembre 2026

Vendita con riserva della proprietà, nuovi chiarimenti su pubblicità e voltura

Definite le modalità di trascrizione nei registri immobiliari e il momento in cui va effettuato l’aggiornamento delle intestazioni catastali Pubblicate le indicazioni operative dell’Agenzia delle entrate in caso di vendita immobiliare con riserva di proprietà.

Analisi e commenti 4 Novembre 2026

Dentro “Gli immobili in Italia”: focus sui loro utilizzi e il loro valore

Tra gli approfondimenti presenti nel volume da poco pubblicato, anche l’analisi dei diversi impieghi delle abitazioni di proprietà, in particolare nelle città di Roma, Milano e Napoli Dallo scorso 19 ottobre è online l’edizione 2026 del volume “Gli immobili in Italia”, una pubblicazione nata nel 2009 dalla collaborazione tra il Dipartimento delle finanze, l’Agenzia delle entrate e Sogei, che ogni anno presenta il quadro aggiornato degli asset patrimoniali degli italiani.

Normativa e prassi 3 Novembre 2026

Scissione e riserve in sospensione, via libera all’affrancamento

Assolta l’imposta sostitutiva, gli importi possono essere liberamente prelevati dai soci, senza un’ulteriore tassazione.

Normativa e prassi 3 Novembre 2026

Caro carburanti, il codice tributo per il credito d’imposta agricoltura

Si tratta della misura prevista dal Dl n. 38 del 27 marzo 2026 a parziale ristoro dell’aumento dei costi del gasolio e della benzina acquistati per i mezzi impiegati nei campi e il riscaldamento delle serre Istituito il codice tributo che consentirà alle imprese agricole di beneficiare del credito d’imposta introdotto per contrastare il caro carburanti che si è verificato negli ultimi mesi a causa della situazione internazionale.

torna all'inizio del contenuto