5 Luglio 2023
Definizione agevolata liti fiscali, ritoccato il modello “sul tempo”
Approvato il nuovo modello per chiudere in via agevolata le controversie con il Fisco. Preso atto dei nuovi termini di presentazione delle domande e delle modalità di versamento degli importi derivanti dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, stabiliti dal Dl “Bollette” (Dl n. 34/2023), l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento siglato dal direttore Ruffini il 5 luglio 2023, approva le conseguenti modifiche al modello di adesione, insieme alle nuove relative istruzioni. Aggiornata anche la piattaforma per la trasmissione telematica delle domande.
Per pagare le somme dovute a seguito dell’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (articolo 1, comma da 186 a 202, legge n. 197/2022), infatti, l’articolo 20 del Dl n. 34/2023 (il decreto “Bollette”) ha posticipato dal 30 giugno al prossimo 30 settembre sia il termine per presentare la domanda sia la scadenza per versare gli importi dovuti, introducendo inoltre la possibilità di versare il dovuto in un numero massimo di 54 rate.
Ricordiamo che si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Entro il 30 settembre 2023 deve essere presentata all’Agenzia in via telematica una distinta domanda di definizione per ciascuna lite fiscale autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, all’Agenzia delle entrate. A tal proposito il provvedimento sottolinea che l’istanza è esente dall’imposta di bollo.
Entro lo stesso termine va inoltre versato l’importo netto dovuto oppure, in caso di pagamento dilazionato, la prima rata. Va detto che la rateizzazione, ammessa quando l’importo a debito supera i mille euro, può avvenire in un massimo di 20 rate di pari importo con una cadenza, per le rate successive alle prime tre, trimestrale ovvero in un numero massimo di 54 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, mensile (articolo 1, comma 194, legge n. 197/2022).
Le prime tre rate, comuni a entrambe le opzioni, sono:
• 30 settembre, la prima
• 31 ottobre, la seconda
• 20 dicembre, la terza.
Se il contribuente sceglie di dilazionare il pagamento in 20 rate, le successive 17 saranno dovute entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno. Se, invece, opta per la nuova possibilità di spalmare il debito su 54, le successive 51 rate mensili andranno pagate entro rate l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere da gennaio 2024, fatta eccezione per dicembre, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.
Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a partire dal giorno di pagamento della prima rata.
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