Attualità

26 Giugno 2023

Crediti d’imposta “caro energia”, riaperto il canale telematico

Riaperto il canale telematico per consentire l’invio della comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. A darne notizia un avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia. Come preannunciato, la riapertura “dedicata” segue la pubblicazione della risoluzione n. 27/E dello scorso lunedì 19 giugno, la quale ha esteso l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis a coloro che non avevano inviato all’Agenzia, entro il 16 marzo 2023, la comunicazione dei bonus “caro energia” (vedi articolo “Comunicazione bonus “caro energia”, salva con la remissione in bonis”).

Il documento di prassi, ricordiamo, circoscritta la cornice normativa che disciplina la materia (articolo 2, comma 1, Dl n. 16/2012), ha chiarito che la mancata comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 6 del Dl n. 176/2022, necessaria per utilizzare in compensazione, dopo il 16 marzo 2023, i crediti d’imposta maturati dalle imprese “energivore/gasivore” e “non energivore/gasivore”, non rappresenta un requisito per l’accesso al contributo e l’invio della stessa costituisce un adempimento di natura formale, sanabile tramite l’istituto della remissione in bonis.

In sintesi, coloro che non hanno trasmesso la comunicazione entro il 16 marzo 2023, per regolarizzare la situazione, devono inviarla entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versare la sanzione minima di 250 euro tramite modello F24 Elide, indicando il codice tributo “8114”. Invece, coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono prima annullare tale comunicazione versare la sanzione e poi inviare la comunicazione corretta. In ogni caso, i crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, entro i termini stabiliti dalle relative disposizioni.

Considerato che in base alla specifica disciplina, i crediti d’imposta in esame, relativi al secondo semestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione con F24 entro il 30 settembre 2023, la remissione in bonis, dovendo precedere necessariamente la fruizione del bonus non può essere effettuata oltre tale termine e, in ogni caso, prima della compensazione del credito.

La comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022” e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet, seguendo il percorso: “Servizi – Agevolazioni – Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici“.

Crediti d’imposta “caro energia”, riaperto il canale telematico

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