20 Giugno 2023
Convenzione matrimoniale in Spagna, esente ma a determinate condizioni
La tassazione dell’atto di convenzione matrimoniale, stipulato all’estero da due ex coniugi divorziati, depositato presso un notaio italiano, il quale riporta nel verbale le necessarie attestazioni ai fini della conformità urbanistica e catastale, può avvenire in esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa previste per gli atti, i documenti d i provvedimenti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Così si è espressa l’Agenzia, nella risposta n. 351 del 20 giugno 2023.
L’istante rappresenta di aver acquistato con il coniuge immobili siti in Italia e, successivamente, con sentenza emessa in Spagna, è stato disposto il divorzio fra i coniugi. Quindi, con un atto denominato “Convenzione matrimoniale, ripartizione ed aggiudicazione dei beni della comunione dei beni ed estinzione di condominio”, sono stati regolati i rapporti patrimoniali tra le parti. Quanto agli immobili citati, tale atto non riporta le menzioni previste a pena di nullità dagli articoli 40, n. 2 legge 47/1985 e 46 Dpr 380/2001 (cc.dd. ”menzioni urbanistiche”) e dall’articolo 29, comma 1bis legge 52/1985 (c.d. ”conformità catastale”). Pertanto, si è reso necessario un atto di deposito presso un notaio italiano dell’atto redatto dal notaio spagnolo, contenente anche le dichiarazioni mancanti, quale condizione per dare esecuzione agli accordi di divorzio. Ciò premesso, l’istante chiede chiarimenti in merito alla tassazione del summenzionato atto.
L’Agenzia premette che l’articolo 19 legge n. 74/1987 prevede l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa di tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del coniugio nonché ai procedimenti, anche esecutivi e cautelari, diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 legge 898/1970. La prassi ha chiarito che, dal punto di vista oggettivo, l’esenzione di cui all’articolo 19 legge 74/1987 si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso e trova la sua ratio nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale (cfr. circolare 27/2012; Cass. 4144/2021).
Quanto al caso di specie, l’Agenzia fa presente che, ai sensi dell’articolo 106, n. 4 legge n. 89/1913 sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili, l’utilizzo nel territorio dello Stato italiano di atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in uno Stato estero è subordinato al preventivo deposito dei medesimi presso l’archivio notarile distrettuale o presso un notaio esercente la professione in Italia. L’articolo 68 del regolamento di esecuzione della citata legge (Rd n. 1326/2014), inoltre, dispone che il notaio può ricevere in deposito, in originale o in copia, gli atti rogati in un Paese estero debitamente legalizzati, redigendo un apposito verbale, che deve essere annotato a repertorio. L’obbligo di richiedere la registrazione dell’atto notarile di deposito dell’atto estero grava sul notaio che riceve il documento in deposito, ai sensi dell’articolo 10 lettera b) Dpr n. 131/1986. Inoltre, il pubblico ufficiale, nel redigere il verbale di deposito dell’atto formato all’estero e le copie conformi in lingua italiana di quest’ultimo, trasforma formalmente tale atto in atto proprio ed è, perciò, obbligato a chiedere la registrazione ed a pagare l’imposta principale, in solido con le parti contraenti e con i soggetti nell’interesse dei quali viene richiesta la registrazione (cfr. articolo 57, comma 1 Tur nonché risoluzione 250751/1981). In sostanza, la funzione del verbale di deposito è quella di recepire l’atto formato all’estero al fine di consentirne l’uso nello Stato italiano (cfr. articolo 106 legge n. 89/1913).
In relazione alle dichiarazioni urbanistiche e catastali, l’articolo 12, comma 6 legge n. 246/2005 prevede, in particolare, che “per gli atti formati all’estero, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano all’atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo verbale”. Pertanto, ai fini del trasferimento dei beni immobili siti in Italia dal coniuge all’istante, l’atto di Convenzione in questione deve essere depositato presso un notaio italiano, il quale deve riportare nel verbale le necessarie attestazioni ai fini della conformità urbanistica e catastale. Tale atto costituisce, quindi, un adempimento necessario per il trasferimento dei beni immobili, secondo quanto disposto dal legislatore nazionale.
In definitiva, conclude l’Agenzia, tenuto conto che le parti hanno proceduto a sciogliere giudizialmente il matrimonio e che il deposito presso il notaio italiano costituisce condizione per dare esecuzione agli accordi di divorzio, la tassazione del relativo atto può avvenire ai sensi del citato articolo 19 legge n. 74/1987, ossia in esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa previste per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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