14 Giugno 2023
Scorta e segnalazione ciclo-corse, l’istanza cumulativa non va in bollo
Con la risposta n. 346 del 14 giugno 2023, l’Agenzia chiarisce che le istanze cumulative di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche su strada, presentate direttamente dalle società sportive di cui fa parte o collabora la persona per cui si chiede il rilascio o rinnovo, possono godere dell’esenzione dal tributo se presentate da enti del terzo settore o da enti riconosciuti dalla legge.
L’istante chiede chiarimenti in ordine all’applicazione dell’imposta di bollo sulla richiesta di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche su strada, nonché sugli attestati stessi una volta rilasciati dagli organi competenti. L’interpellante fa presente, in particolare, che i medesimi attestati sono rilasciati a titolo personale ma le istanze di rilascio o rinnovo possono essere presentate anche in modo cumulativo, direttamente dall’ente di cui fa parte o collabora la persona per cui si chiede il rilascio o rinnovo. Ciò posto, l’istante chiede se, in quest’ultimo caso, alle istanze cumulative presentate direttamente dalle società, associazioni sportive o enti di cui fa parte o collabora la persona per cui si chiede il rilascio o rinnovo possano trovare applicazione le previsioni di esenzione dall’imposta di bollo, previste dalla normativa di riferimento.
L’Agenzia, dopo aver scrutinato alcune norme del TU dell’imposta di bollo (Dpr n. 642/1972), specifica che all’articolo 27-bis della Tabella sono riportati gli atti ed i documenti esenti in modo assoluto dall’imposta. Ebbene, è prevista l’esenzione per gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) nonché dalle Federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal Coni, mediante iscrizione Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport (cfr. articolo 10 Dlgs n. 36/2021).
Inoltre, il comma 5 dell’articolo 82 del Codice del Terzo Settore (Dlgs n. 117/2017) prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti da una serie di enti ovvero dagli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Pertanto, per gli enti individuati dall’articolo 27-bis della Tabella allegata al Dpr n. 642/1972 e per quelli di cui al comma 5 dell’articolo 82 del Cts, le istanze presentate e le attestazioni richieste sono esenti dall’imposta di bollo.
Per quanto concerne il caso in esame, l’Agenzia osserva che l’articolo 9 Dlgs n. 285/1992 (nuovo codice della strada) prevede il divieto di effettuare sulle strade ed aree pubbliche competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione rilasciata dall’ente territoriale competente. Il comma 6 bis del medesimo articolo 9 specifica, poi, che, “quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all’articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l’organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni”. Il decreto interdirigenziale 27 novembre 2002 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce, inoltre, che possono svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone abilitate che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale con le società o con le associazioni sportive affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana o con gli enti di promozione sportiva riconosciuti e, che sono in possesso di un attestato di formazione, in corso di validità rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana. Inoltre, è stato stabilito che accanto al personale che effettua attività di scorta tecnica alle gare ciclistiche che opera al seguito dei concorrenti con veicoli di scorta, è prevista la figura degli addetti ai servizi di segnalazione aggiuntiva (cfr. circolare Ministero dell’Interno 15/02/2023 n. 300/STRAD/1/0000005784.U/2023), i quali devono conseguire un attestato rilasciato dal dirigente del compartimento.
Ebbene, l’istante ha fatto presente che ai fini dell’esercizio dell’attività di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche, gli interessati devono essere dipendenti, soci o devono avere un rapporto di collaborazione non occasionale con le società o con le associazioni sportive affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana o con gli enti di promozione sportiva riconosciuti oppure dipendenti, soci o avere un rapporto non occasionale di durata non inferiore a un anno con imprese o società commerciali autorizzate ad erogare attività di servizi di scorta a titolo oneroso. Inoltre, gli attestati sono rilasciati a titolo personale, ma le istanze di rilascio o rinnovo possono essere presentate anche in modo cumulativo, direttamente dalle società, associazioni sportive, enti o imprese di cui fa parte o collabora la persona per cui si chiede il rilascio o rinnovo.
Ciò posto, conclude l’Agenzia, le istanze cumulative di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche su strada relativamente ad interessati che hanno le caratteristiche sopra descritte, possano godere dell’esenzione dal bollo, se presentate da enti del terzo settore o da enti riconosciuti dalla legge.
Negli altri casi, l’istanza di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione sconta l’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 3 della Tariffa, nella misura di 16 euro per ogni foglio, e, in caso di eventuali richieste cumulative, ai sensi dell’articolo 13 Dpr n. 642/1972, andrà corrisposta per ogni soggetto richiedente la relativa imposta di bollo.
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