Normativa e prassi

29 Maggio 2023

Stop al Superbonus, senza asseverazione “sismica”

Con la risposta n. 332 del 29 maggio 2023, l’Agenzia chiarisce che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente. La mancanza dell’asseverazione non rappresenta un’ipotesi di violazione meramente formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo.

Un soggetto ha avviato un intervento edilizio, al di fuori dell’esercizio di arti e professioni, su un immobile di proprietà, accatastato attualmente come C/6 ma destinato ad essere trasformato in abitazione al termine dei lavori. Secondo l’istante, trattasi di interventi di riduzione del rischio sismico dell’edificio che possono beneficiare delle detrazioni del 110% delle spese eseguite, nel limite di 96mila euro. L’istante riferisce di essersi avvalso di un ingegnere asseveratore, in possesso di idonea polizza assicurativa, il quale ha provveduto a predisporre e sottoscrivere digitalmente la documentazione richiesta dalle norme edilizie vigenti, trasmessa mediante l’applicativo informatico ”OpenGenio”. Evidenzia, tuttavia, che alla comunicazione di inizio lavori allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune competente, non è stata allegata né l’asseverazione di rischio sismico ante operam, di cui all’art. 3 Dm 58/2017, né la relazione illustrativa della classificazione sismica. Ciononostante, considerato che la relazione dovuta al SUE del Comune competente della documentazione sismica risulta asseverata ed inviata al Genio Civile con firma digitale prima dell’inizio dei lavori, chiede se la citata omissione possa essere assimilata ad una violazione meramente formale, che non pregiudichi la fruizione delle detrazioni Superbonus.

L’Agenzia premette che l’obbligo di depositare l’asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto dell’intervento è disposto dall’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 58/2017, che prescrive che detto adempimento debba essere tempestivo ed attuato, comunque, prima dell’inizio dei lavori. Sul punto, la prassi (cfr. circolare 28/2022) specifica che la tardiva od omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni soprarichiamate, non consente l’accesso al beneficio fiscale; detta violazione non può, quindi, essere considerata ”meramente” formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo.
Secondo l’Agenzia, inoltre, non è possibile ricorrere alle disposizioni della “Tregua fiscale” (articolo 1 commi da 166 a 173 legge di bilancio 2023), per sanare la violazione in parola. In questo senso, la prassi ha chiarito che sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile (cfr. circolare 2/2023), locuzione con cui il legislatore intende la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione (cfr. articolo 2, comma 1 Dl 16/2012, articolo 2-ter Dl 11/2023 ed articolo 121, comma 1, del Dl 34/2020).

L’istante, che non ha depositato all’ente locale l’asseverazione prima dell’inizio dei lavori ­ come disposto dall’articolo 3, comma 3 del citato decreto n. 58/2017 può, comunque, sanare detta omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, facendo ricorso all’istituto della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1 Dl n. 16/2012, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove:

  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento
  • effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi – come chiarito dall’articolo 2­ter Dl 11/2023 – la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione
  • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1 Dlgs 471/1997, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 Dlgs 241/1997 e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

Non essendo, tuttavia, stato specificato dall’istante in quale periodo d’imposta sono iniziati i lavori ed è stato ommesso di allegare l’asseverazione – conclude l’Agenzia – non è possibile stabilire se ricorrono ancora le condizioni temporali per accedere all’istituto sopra richiamato. In particolare, ciò sarà possibile laddove la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitata la detrazione della prima quota costante dell’agevolazione sia quella da presentare entro il 30 novembre 2023.

Laddove, infine, l’istante abbia esercitato per le spese sostenute nel 2022 una delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del Dl “Rilancio”, la remissione in bonis per sanare la mancata allegazione dell’asseverazione andrà esercitata prima della presentazione della comunicazione dell’opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121, comunicazione che, a sua volta, ove non eseguita entro il 31 marzo 2023, potrà anch’essa essere sanata mediante il richiamato istituto della remissione in bonis entro il 30 novembre 2023 (cfr. paragrafo 5.4 circolare 33/2022).

Stop al Superbonus, senza asseverazione “sismica”

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