9 Maggio 2023
Corsi di inglese esenti da Iva, a patto che si tratti di “insegnamento”
Senza Iva le lezioni di inglese fatturate agli istituti committenti da un ente che ha ottenuto l’esenzione sulla base del “riconoscimento” vincolante dell’ufficio scolastico, a patto che permangano i presupposti che hanno determinato l’applicazione del regime di favore e che le prestazioni siano identiche a quelle del “riconoscimento” e non consistano nella mera messa a disposizione di docenti. Irrilevante che anche i committenti possano usufruire dello stesso trattamento. È in breve quanto precisa la risposta n. 321 del 9 maggio 2023.
L’istante ha ottenuto il riconoscimento dell’esenzione Iva per l’attività svolta in qualità di ente di formazione. Fa presente che dovrà erogare corsi di lingua inglese per conto di due diverse società, una delle quali è in possesso dei requisiti per beneficiare della stessa agevolazione, l’altra no.
Ha intenzione, quindi, di fatturare alla prima la prestazione senza Iva e la società, a sua volta, non applicherà l’imposta per le lezioni fatturate ai suoi clienti. Alla seconda società fatturerà ugualmente il corso al netto dell’Iva, ma in questo caso la società fatturerà la prestazione ai clienti comprensiva di Iva.
L’ente chiede se tale comportamento sia corretto. La risposta dell’Agenzia è positiva, a patto che, naturalmente, ricorrano i requisiti soggettivi e oggetti previsti dalla norma.
L’agevolazione richiamata è disciplinata dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del decreto Iva, che esenta dall’Iva “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, (…)”.
Per beneficarne le prestazioni devono essere:
- di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo)
- erogate da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (requisito soggettivo).
Per quanto riguarda il requisito soggettivo, l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto all’istante il regime speciale sulla base del parere tecnico vincolante dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio. Il trattamento di favore può essere applicato però, evidenzia innanzitutto la risposta, soltanto alle attività di insegnamento per il quale è stato riconosciuto. L’ente deve quindi valutare se la prestazione resa ai commettenti non consista invece in una mera messa a disposizione di insegnanti, in cui il docente svolge momentaneamente compiti di insegnamento sotto la responsabilità dell’istituto a favore del quale la prestazione è resa, come affermato dalla Corte di giustizia Ue, sentenza C434/05 del 14 giugno 2007, a cui rimanda il documento di prassi per ulteriori chiarimenti.
Nel dettaglio, l’ente può applicare l’esenzione se:
- sono confermati i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali l’agevolazione è stata riconosciuta dall’Amministrazione finanziaria
- le prestazioni sono identiche a quelle oggetto del “riconoscimento’” e non consistano nella mera messa a disposizione di docenti, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia Ue.
In presenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi l’istante può, in definitiva, fatturare le prestazioni in esenzione da Iva a prescindere dal fatto che i suoi committenti siano istituti “riconosciuti” o meno.
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