Normativa e prassi

8 Maggio 2023

Niente Iva al 10% se la bevanda, in sostanza, è un succo di frutta

Non possono beneficiare dell’aliquota Iva al 10% prevista dal decreto Iva i preparati a base di purea di frutta confezionati da due ditte destinatarie dei chiarimenti forniti dall’Agenzia, rispettivamente con la risposta n. 312 e con la risposta n. 313 dell’8 maggio 2023. L’esito negativo è connesso al parere tecnico rilasciato alle istanti dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli e alla relativa classificazione merceologica assegnata alle due bevande.

In estrema sintesi, nessuno dei due prodotti è in possesso delle caratteristiche riconducibili alla voce 2008 della tariffa doganale “Frutta altrimenti preparata e conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06)” a Iva ridotta come prevede il n. 74) Tabella A– Parte III allegata al decreto Iva.

Risposta n. 312/2023
Il primo quesito è di una società che produce un succo ottenuto dalla miscela, non fermentata, di purea di frutta e di succhi di frutta e di ortaggi, senza aggiunta di acqua al di fuori di quella strettamente necessaria alla ricostituzione dei succhi concentrati. L’aspetto è di un liquido torbido. La percentuale di polpa accertata è il 55,3 per cento.
La società ritiene che, tenuto conto della consistenza torbida della bevanda, il prodotto non possa essere genericamente ricompreso nella voce doganale 2009 prevista per i succhi di frutta, voce che precluderebbe l’accesso all’aliquota Iva ridotta del 10%, prevista, invece, per la voce 2008, dal n. 74) della Tabella A– Parte III allegata al decreto Iva.
L’Agenzia è di diverso parere e premette che, per la trattazione delle istanze di interpello finalizzate all’individuazione della corretta aliquota Iva applicabile alla cessione dei beni ricompresi nella richiamata Tabella A, è necessario un preliminare accertamento tecnico di competenza dell’Agenzia delle dogane finalizzato ad accertare la composizione e la qualificazione merceologica dei singoli prodotti interessati.

Con riferimento al caso in esame, l’Adm, pur riconoscendo che il preparato in questione è più denso di comune succo di frutta per il quantitativo di polpa contenuto, afferma che ciò non esclude che possa ugualmente rientrare nella classificazione 2009, come precisano espressamente le Note esplicative del Sistema armonizzato (Nesa), le quali riconducono tale caratteristica tipicamente all’utilizzo di frutti polposi come albicocca, pesca o pomodoro.
Nel dettaglio, dall’esame di laboratorio, il preparato contiene sia la vitamina C sia l’acqua aggiunta, componenti espressamente richiamati nelle Nesa con riferimento alla voce 2009, inoltre, il tasso di zuccheri diversi è pari al 10,1% in peso e il tenore di zuccheri addizionati è nullo: elementi che fanno ritenere che la merce non abbia perso il carattere originario di succo di frutta.

L’Agenzia, tenuto conto del suddetto parere tecnico, ritiene che la bevanda prodotta dall’istante non possa beneficiare dell’aliquota del 10% in quanto classificata dalle Dogane nella sottovoce Nc 2009 90 ossia “Succhi di frutta o di frutta a guscio (compresi il mosto di uva e l’acqua di cocco) e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri e di altri dolcificanti” e, quindi, nell’ambito di una categoria merceologica che non usufruisce dello sconto d’imposta richiamato dalla società.

Risposta n. 313/2023
Il succo prodotto dalla società che propone il secondo interpello è a base di sola frutta e contiene le vitamine D e C. Sono utilizzati puree e succhi ricavati dalla spremitura diretta di alcuni frutti senza impiegare concentrati ricostituiti o subire processi di fermentazione. In una secondo momento, viene effettuata la separazione delle parti solide dal succo mediante enzimi o centrifuga, filtrazione o pastorizzazione.
La società fa presente che le vitamine sono aggiunte con il solo scopo di arricchire il prodotto e non per reinserire microelementi persi o deteriorati durante il processo di fabbricazione.
Anche in questo caso, l’istante ritiene che la bevanda possa rientrare nel profilo merceologico 2008 e non 2009 (succhi di frutta), e, di conseguenza, essere soggetta ad aliquota Iva ridotta al 10% prevista dal n. 74 della Tabella A, allegata al decreto Iva.

Le Entrate ritengono di no. Il parere, si fonda sull’accertamento tecnico sulla composizione della bevanda effettuato dall’Agenzia delle dogane, riportato integralmente nel documento di prassi.
Molto sinteticamente, la percentuale di polpa che rende il preparato non limpido e l’aggiunta di vitamine che possono essere considerate semplici additivi (in particolare della vitamina D non contenuta nella frutta), non sono sufficienti, secondo le Dogane, a far perdere al prodotto il suo carattere di succo di frutta e, quindi, a escluderlo dalla categoria merceologica 2009.
In definitiva, anche in questo caso l’Agenzia delle entrate ritiene che il prodotto commercializzato dall’istante non possa, in linea di principio, beneficiare dell’aliquota Iva del 10%, perché classificato dalle Dogane nella sottovoce merceologica Nc 2009 90 “Succhi di frutta o di frutta a guscio (compresi il mosto di uva e l’acqua di cocco) e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri e di altri dolcificanti”, ossia nell’ambito di una categoria merceologica diversa da quella indicata dal n. 74) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto Iva che, nello specifico, include prodotti con eventuale aggiunta di zuccheri e non anche con aggiunta di vitamine come invece nel succo prodotto dalla società istante.

Niente Iva al 10% se la bevanda, in sostanza, è un succo di frutta

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