18 Aprile 2023
Crediti da bonus edilizi residui, quote diluite in 10 rate annuali
Stabilite, con il provvedimento del 18 aprile 2023, firmato dal direttore Ruffini, le modalità per la fruizione in dieci rate annuali dei crediti non ancora utilizzati derivanti da cessione o sconto in fattura, relativi alle detrazioni spettanti per il Superbonus, il Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, come previsto dal decreto “Aiuti-quater” (articolo 9, comma 4, Dl n. 176/2022). Fornitori e cessionari potranno comunicare la volontà di optare per la rateizzazione lunga via web, attraverso una nuova funzionalità attiva dal 2 maggio 2023 all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale dei titolari dei crediti.
Nel dettaglio, la disposizione, in deroga all’articolo 121 del Dl “Rilancio”, ha stabilito che i tax credit riguardanti le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo, anziché secondo il calendario originario fissato per le stesse quote, previo invio di una comunicazione telematica all’amministrazione finanziaria da parte del fornitore o del cessionario. La stessa norma ha previsto che le modalità attuative della misura siano definite con provvedimento dell’Agenzia.
Nuove rate, soltanto in compensazione, tramite F24
Con il provvedimento odierno l’amministrazione finanziaria recepisce l’input e stabilisce che la quota residua di ciascuna rata annuale dei detti bonus, anche se acquisita per cessioni del credito successive alla prima, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. La scelta, però, non è revocabile.
L’opzione può essere effettuata per le quote non utilizzate con riferimento:
- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, e delle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e gli interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Ogni rata può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento. La quota non può essere ceduta a terzi né ulteriormente ripartita. L’eventuale residuo non speso nell’anno non può essere utilizzato negli anni successivi e non può essere richiesto a rimborso.
Con successiva risoluzione saranno istituiti gli appositi codici tributo.
Anche più comunicazioni per la stessa rata
La chance è attuabile soltanto previa comunicazione all’Agenzia delle entrate, con cui il fornitore o il cessionario titolare del bonus rende noti la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo. Fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga – al posto di quella originariamente prevista – semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.
L’opzione può essere esercitata anche soltanto per una parte della quota al momento disponibile. Con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, i residui della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti relativi a Superbonus, Sismabonus ed eliminazione delle barriere architettoniche.
Per esempio, un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro – e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest’anno – potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro) e comunicare all’Agenzia delle entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro): questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033. Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni. In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate.
La scelta è efficace immediatamente e, precisa il provvedimento, non è rettificabile né annullabile.
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