14 Aprile 2023
Imposta al 10% sui premi di risultato della società a partecipazione pubblica
Una società a partecipazione pubblica potrà applicare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10%, prevista dalla legge di Stabilità 2016, sui premi di risultato corrisposti ai dipendenti, al raggiungimento di uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale e nel presupposto che non rientri tra le amministrazioni pubbliche indicate nel Dlgs n. 165/2001. È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 296 del 14 aprile 2023.
L’istante è una società a controllo pubblico che ha per oggetto la costruzione, la compravendita, la manutenzione e/o la gestione di impianti e servizi ambientali, la gestione di risorse energetiche e distribuzione di calore, compreso la produzione e vendita di energia elettrica. Come natura giuridica deve essere considerata una società a controllo pubblico. Per il triennio 2023-2025 ha stipulato un accordo sindacale che prevede la corresponsione di un premio di risultato che può fruire della tassazione agevolata a patto che siano realizzati uno degli obiettivi qualitativi e di efficienza stabiliti nell’intesa.
Chiede quindi se può usufruire della misura di favore introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 182-189 della legge n. 208/2015) che prevede, sui premi di risultato erogati ai dipendenti, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10 per cento.
La società evidenzia come la misura di favore introdotta dalla legge di Stabilità 2016 lasci intendere che i criteri per accedere all’agevolazione si prestino maggiormente per le attività commerciali, fra cui può includersi anche quella svolta dalla sua società.
L’Agenzia, dopo aver fatto un quadro della normativa e della prassi sulla tassazione dei premi di risultato, ricorda che per l’applicazione della misura agevolativa, il comma 187 della stessa legge di Stabilità 2016 stabilisce che l’erogazione delle somme avvenga in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del Dlgs n. 81/2015 che individuino i criteri di misurazione degli incrementi premiali. Viene poi evidenziato che in base alle previsioni della legge di Stabilità 2016 l’agevolazione in esame sarebbe riservata ai lavoratori del settore privato, come chiarito anche dalla circolare n. 28/2016. Sono quindi escluse dalla tassazione agevolata tutte le Amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001).
L’Agenzia richiama inoltre l’orientamento espresso con la nota del 13 marzo 2015 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, nel fornire un parere alle Entrate, ha chiarito che il beneficio può essere attribuito anche ai datori di lavoro non imprenditori e che il riferimento al settore privato sembrerebbe finalizzato solo ad escludere le pubbliche amministrazioni (vedi anche circolare n. 59/2008).
Tale orientamento non contrasta con la ratio della disposizione agevolativa introdotta dalla legge di Stabilità 2016, a patto che siano rispettati gli altri presupposti fra cui la correlazione tra i premi e la produttività, secondo i requisiti definiti dalla contrattazione collettiva.
In conclusione l’Agenzia ritiene che la società a partecipazione pubblica, nel presupposto che non rientri tra le amministrazioni pubbliche indicate nel citato Dlgs n. 165/2001, potrà applicare la tassazione agevolata ai premi di risultato corrisposti ai dipendenti, al raggiungimento di uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale.
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