7 Aprile 2023
Aliquota Iva agevolata al 4% per la protesi da impiantare nel cuore
Una società che commercializza nel territorio italiano dispositivi medicali in ambito vascolare ad alta tecnologia potrà applicare l’aliquota Iva al 4% alle cessioni della protesi destinata a sostituire le corde tendinee mitraliche nell’ambito della chirurgia cardiaca. È la sintesi della risposta n. 287 del 7 aprile 2023 dell’Agenzia delle entrate.
La società istante fa sapere che il dispositivo è registrato presso il ministero della Salute nella categoria ”prodotti non riassorbibili per riempimento e ricostruzione”. In merito alla corretta aliquota Iva da applicare, ritiene che il bene possa rientrare fra gli apparecchi “da impiantare nell’organismo per compensare una deficienza o una infermità” e quindi possa fruire dell’Iva ridotta, pari al 4 % (numero 30, della Tabella A, parte II, del Dpr n. 633/1972).
L’Agenzia delle entrate, come chiarito con la circolare n. 32/2010, ricorda che per gli interpelli sulla corretta aliquota Iva da applicare ai dispositivi come quello indicato dall’istante, è necessario un preliminare accertamento tecnico di competenza dell’Agenzia delle dogane teso ad verificare la composizione e la qualificazione merceologica del bene.
L’Agenzia delle dogane, nel parere tecnico richiesto dalla Entrate, ha precisato che i dispositivi in esame possono essere inclusi nel ”Capitolo 90” della Nomenclatura combinata tra gli “strumenti di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico chirurgici, parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi”, voce 90.21 (ex voce 90.19), ”Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medicochirurgiche e le stampelle, stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture, oggetti ed apparecchi di protesi, apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità”, e, più specificamente al codice NC 9021 39 00 altri (di altri oggetti e apparecchi di protesi)”.
In conclusione, l’Agenzia delle entrate, alla luce della relazione tecnica ricevuta, ritiene che i dispositivi destinati alla cardiochirurgia commercializzati dalla società istante possano essere ricondotti fra gli ‘‘apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o una infermità” di cui al n. 30) della Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972, le cui cessioni sono soggette all’Iva ridotta, nella misura del 4 per cento.
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