Analisi e commenti

1 Marzo 2023

Extraprofitti del settore energia: l’essenza del contributo solidale

Il consiglio dell’Unione europea, con il regolamento n. 2022/1854, ha previsto che gli Stati membri istituiscano un contributo di solidarietà temporaneo, per gli anni 2022 e/o 2023, a carico delle imprese e delle stabili organizzazioni che operano nei settori energetici, con l’obiettivo di attenuare gli effetti economici diretti dell’impennata dei prezzi dell’energia sui bilanci delle autorità pubbliche, sui clienti finali e sulle imprese.
Il “contributo di solidarietà per il 2023” è stato introdotto in Italia con l’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi da 115 a 119, legge n. 197/2022). La circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023 (vedi articolo “Nuovo contributo di solidarietà 2023, i primi chiarimenti dell’Agenzia”), ha consentito di fare chiarezza sulla disciplina nazionale e sull’inquadramento di tale misura.

I tenuti al pagamento del contributo
Sono tenuti al pagamento del contributo tutti i contribuenti Ires, con l’eccezione degli enti non commerciali, che nel periodo d’imposta precedente al 1° gennaio 2023 (periodo d’imposta 2022 per chi ha l’esercizio coincidente con l’anno solare) hanno conseguito almeno il 75% dei ricavi (articolo 85 del Tuir) dalle seguenti attività:

  • produzione di energia elettrica, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva
  • vendita
  • rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale
  • produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi
  • importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi
  • introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

Sono, pertanto, inclusi nell’ambito soggettivo anche le stabili organizzazioni delle società estere non residenti in Italia, le quali calcolano la predetta soglia del 75% di ricavi considerando le sole attività esercitate sul territorio nazionale.
Sono tenute al pagamento del contributo, inoltre, anche le società che optano per la tassazione in base alla trasparenza fiscale o al consolidato nazionale (articoli 115, 116 e 117 e seguenti del Tuir).

Gli esclusi
Non rientrano nell’ambito soggettivo del contributo di solidarietà:

  • le imprese individuali
  • le società di persone
  • gli enti non commerciali
  • indipendentemente dalla forma giuridica, i soggetti che nel 2022 svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti
  • indipendentemente dalla forma giuridica, i distributori al dettaglio di carburanti che nel 2022 hanno meno di 50 unità di personale e un fatturato annuo o un attivo di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

Base imponibile
La base imponibile viene determinata facendo un raffronto tra i redditi dei cinque periodi d’imposta che precedono il 1° gennaio 2023, ovvero i redditi dei periodi d’imposta dal 2018 al 2022 per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare (i soggetti “solari”).
I redditi sono quelli da indicare al rigo RF63 del modello Redditi SC, ovvero al lordo del riporto delle perdite pregresse e della “agevolazione Ace”.

Per i soggetti “solari” la base imponibile viene calcolata sottraendo dal reddito relativo all’anno 2022 la media, maggiorata del 10%, dei redditi relativi alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021.
Qualora tale media sia negativa, questa viene assunta pari a zero ai fini del calcolo, con la conseguenza che la base imponibile del contributo risulta essere pari all’importo del reddito da indicare al rigo RF63 per l’annualità 2022.

Chi ha iniziato l’attività nel corso del periodo storico di riferimento (dal 2018 al 2021) dovrà considerare, ai fini del calcolo, solamente gli anni in cui l’attività viene esercitata (eventualmente con il reddito ragguagliato ad anno per quello di inizio), mentre chi ha iniziato l’attività nel 2022 non è tenuto al pagamento del contributo, venendo meno il raffronto per determinare gli utili eccedenti.

Ammontare del contributo
L’ammontare del contributo di solidarietà per il 2023 è pari al minor importo tra:

  • il 50% della base imponibile come sopra determinata
  • il 25% del valore del patrimonio netto relativo all’anno 2021.

Le stabili organizzazioni di società estere non residenti in Italia determinano tale ultimo parametro considerando il 25% del fondo di dotazione (articolo 152, comma 2, secondo periodo, del Tuir), purché fiscalmente congruo.

Le società, che optano per la tassazione di gruppo in base alla disciplina del consolidato nazionale, inoltre, determinano e liquidano autonomamente l’ammontare del contributo, sia in veste di consolidanti che di consolidate. Lo stesso vale anche per le società partecipate che, in base alle regole dell’articolo 115 o 116 del Tuir, optano per la tassazione dei redditi in base alla trasparenza fiscale, nonché per le società partecipanti tassate per trasparenza in base all’articolo 115 del Tuir, le quali determinano il reddito senza tener conto della quota di reddito o di perdita dalla partecipata imputata per trasparenza (da indicare, rispettivamente, al rigo RF58, colonna 2, e al rigo RF59, colonna 2, di Redditi SC).

Termine di versamento del contributo
Il contributo deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2023 dai soggetti “solari”. Qualora questi si avvalgano del maggior termine per l’approvazione del bilancio di esercizio – pari a 180 giorni dalla chiusura dello stesso, ai sensi dell’articolo 2364 cc – il termine di versamento slitta al mese successivo a quello di approvazione e, conseguentemente, non oltre il 31 luglio 2023.
I soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, ovvero quelli “a cavallo” tra il 2021 e il 2022, possono in ogni caso versare il contributo entro il maggior termine del 30 giugno 2023.

Natura del contributo
La misura ridistributiva in argomento, sebbene sia legata agli “extraprofitti”, non è classificabile come una imposta sui redditi, bensì – come prevede la norma – un “contributo di solidarietà per l’anno 2023”, anno di versamento dello stesso. Si tratta, infatti, di un prelievo specificatamente istituito per finanziare misure di sostegno contro il caro energia a favore di imprese e famiglie.
Che il prelievo non sia una imposta sui redditi, d’altronde, lo si può dedurre anche implicitamente dalla stessa disciplina nazionale prevista dalla legge di bilancio 2023: le previsioni circa l’indeducibilità dalle imposte sui redditi (comma 118), da un lato, e l’applicazione delle disposizioni relative alle imposte sui redditi per l’accertamento, le sanzioni, la riscossione e il contenzioso (comma 119), dall’altro, risulterebbero pleonastiche qualora la misura coincidesse con una imposta sui redditi.

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