27 Febbraio 2023
Bonus investimenti pubblicitari. Domande dal 1° al 31 marzo 2023
Al via le prenotazioni per il bonus pubblicità 2023. Le richieste possono essere presentate dal 1° al 31 marzo 2023 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. I termini e le modalità di trasmissione sono fissati nell’avviso pubblicato sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri. Sul sito dell’Agenzia delle entrate sono disponibili il modello aggiornato e le relative istruzioni.
A valle delle deroghe degli anni scorsi, introdotte per favorire, nel periodo della pandemia, una platea più ampia di beneficiari, da quest’anno scatta l’applicazione ordinaria della misura subordinata all’incremento minino dell’1% dell’investimento rispetto all’anno precedente. Di conseguenza, il credito d’imposta riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale di quanto speso in campagne pubblicitarie effettuate esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, rispetto a quello dell’anno precedente. Possono beneficiarne imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.
Perimetro ridimensionato dal decreto “Energia”
L’agevolazione, rispetto alla sua previsione originaria (articolo 57-bis, Dl n. 50/2017) è stata più volte rimodulata. Da ultimo è stata modificata dal decreto “Energia” (articolo 25-bis, Dl n. 17/2022) che ha ristretto gli ambiti applicativi del sostegno economico e fissati nuovi limiti.
Ecco, nel dettaglio, le nuove regole:
- il bonus spetta per i soli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Escono dall’agevolazione, quindi, le campagne su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali
- il suo ammontare torna alla misura originaria del 75% del valore incrementale degli investimenti. Decadono, quindi, le regole straordinarie adottate per gli anni della pandemia (dal 2020 al 2022), in base alla quale il credito d’imposta era pari al 50% del valore complessivo degli investimenti effettuati a prescindere dal requisito dell’incremento. Ciò significa che il credito non spetta a chi effettua inferiori rispetto all’anno precedente o a chi non li fa affatto o inizia l’attività nel corso dell’anno
- più contenuto il limite di spesa agevolabile fissato a 30 milioni di euro annui.
Contributo entro i limiti stabiliti dalla Ue
Le modalità e i criteri di concessione del contributo rimangono quelli definiti nel regolamento approvato con il Dpcm n. 90/2018.
Il credito d’imposta viaggia nei limiti stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis e al rispetto del limite del tetto di spesa. Il credito d’imposta, ricorda il dipartimento, è considerato un aiuto automatico ed è soggetto al regolamento che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Modello disponibile sul sito delle Entrate
Il modello deve essere inviato al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, utilizzando il servizio online messo a disposizione nel sito internet dell’Agenzia delle entrate, per presentare:
- la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” contenente i dati degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato
- la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per asserire che gli investimenti indicati nella “comunicazione” sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla normativa (articolo 3, Dpcm n. 90/2018 e articolo 57-bis del Dl n. 50/2017).
Per quanto riguarda i termini di presentazione, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta va inviata via web dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, mentre la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo.
Sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’editoria sono disponibili le Faq sul credito d’imposta elaborate con il supporto dell’Agenzia delle entrate.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.