6 Febbraio 2023
Detrazione spese mediche, il residuo nella dichiarazione del de cuius
L’erede del defunto che non ha fatto in tempo a fruire di tutte le rate della detrazione per le spese mediche sostenute, potrà indicare l’importo complessivo delle quote residue per beneficiare, in un’unica soluzione, dello sconto Irpef fino a concorrenza dell’imposta stessa.
Tale agevolazione, infatti, a differenza di quanto avviene per le ristrutturazioni edilizie, non è trasferita per intero all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 192 del 6 febbraio a una signora rimasta vedova dopo che il marito, nel 2020, aveva sostenuto spese mediche per un intervento chirurgico, scegliendo di ripartire la detrazione Irpef del 19% in quattro quote annuali di pari importo. Il defunto ha beneficiato dell’agevolazione soltanto per la prima rata tramite il modello Redditi Pf 2021.
La moglie vuol sapere se è possibile trasferire agli eredi le rate di detrazione residue non fruite dal defunto.
Il beneficio fiscale non è perso, assicura l’Agenzia, ma è attribuito con modalità diverse rispetto a quanto stabilito per le ristrutturazioni edilizie.
L’Amministrazione finanziaria ricorda, innanzitutto, che nel caso in cui le spese eccedano, complessivamente, in un anno, 15.493,71 euro, è possibile ripartire la detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. È la via d’uscita consentita per superare, senza perdere l’agevolazione, eventuali casi di incapienza da parte del contribuente (lettera c, comma 1, articolo 15, Tuir) ed è la soluzione scelta dal coniuge dell’istante.
La stessa opportunità è prevista anche per l’acquisto di mezzi necessari alla locomozione dei soggetti disabili. Con riguardo a quest’ultima ipotesi, la circolare n. 24/2022 ha precisato che, nel caso di decesso del beneficiario dell’intera detrazione, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius, può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.
È quanto può fare, ritiene l’Agenzia, anche la signora che ha presentato il quesito in esame.
L’istante, quindi, nella dichiarazione dei redditi presentata per conto del marito defunto, potrà indicare l’importo complessivo delle rate residue per beneficiare, in una sola volta, della detrazione fino al suo esaurimento.
Il documento di prassi spiega che, in linea generale, la detrazione non fruita può essere trasferita agli eredi soltanto per esplicita disposizione di legge. È quanto accade per le ristrutturazioni edilizie. In tal caso, infatti, l’articolo 16-bis, comma 8, secondo periodo, del Tuir, prevede che per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, “….. in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.
Nessuna norma, invece, in tal senso, per quanto riguarda le spese mediche.
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