2 Febbraio 2023
Audizione delle Entrate al Senato. In rassegna la sanità integrativa
È terminata l’audizione dell’Agenzia tenutasi questa mattina presso la 10a Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato. In rassegna, le forme integrative di previdenza e assistenza sanitaria e il conseguente impatto delle misure con i relativi dati per le annualità 2020 e 2021 estrapolati dalle dichiarazioni dei redditi e dalle certificazioni uniche. Fra i chiarimenti inoltre la detassazione del premio di risultato convertito in welfare aziendale.
Il contributo dell’Agenzia si apre con le agevolazioni fiscali della spesa sanitaria (articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir) consistenti nella detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sanitarie generiche sostenute dal contribuente per la parte che eccede la franchigia di euro 129,11. Detraibili anche le spese sanitarie sostenute per i familiari con patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket, anche se non sono fiscalmente a carico.
La detrazione del 19% parimenti spetta per le spese relative all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici per facilitare l’autosufficienza.
Viene, inoltre, ricordata la totale deducibilità delle spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute dai diversamente abili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione (articolo 10, comma 1, lett. b), del Tuir). In base ai dati estrapolati dalle dichiarazioni dei redditi sono 19.465.449 i contribuenti che nel 2020 hanno indicato almeno una spesa sanitaria e 20.480.379, invece, per l’anno d’imposta 2021.
In rassegna poi in contributi versati a fondi integrativi del SSN, deducibili dal reddito complessivo.
I contributi versati a detti fondi sono deducibili per un importo annuo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20.
Nell’excursus dell’Agenzia, inoltre, anche la misura che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore, in esecuzione di contratti, accordi o regolamenti aziendali, ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti il decreto del ministro della Salute, del 31 marzo 2008. L’importo che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente non può essere superiore complessivamente ad euro 3.615,20 (articolo 51, comma 2, lett. a), del Tuir)
Vengono ricordate le ulteriori agevolazioni fiscali sono previste per la contribuzione alle società di mutuo soccorso, quelle cioè che operano in specifici settori al fine di assicurare ai soci degli aiuti e dei sussidi in caso di bisogno, per le quali è prevista la detrazione dall’imposta lorda (articolo 83, comma 5, del Codice del Terzo settore).
In rassegna anche la detassazione dei premi di risultato i premi di risultato collegati ad incrementi di produttività, nel caso in cui il dipendente richieda al datore di lavoro il versamento come contributi alla casse e agli enti con fini assistenziali.
Viene infine ricordata la comunicazione dei dati ai fini della precompilata (articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413/1991) che ogni anno entro il 28 febbraio, devono inviare all’Agenzia gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata e dell’attività di controllo sugli oneri deducibili e detraibili.
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