Normativa e prassi

31 Gennaio 2023

Nuovo farmaco a un euro, più indizi per stabilire se la cessione è gratuita

La vendita di un nuovo farmaco a medici e strutture sanitarie al prezzo simbolico di un euro, con lo scopo di far conoscere e promuovere il prodotto da immettere sul mercato, può configurarsi, secondo i principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua di una cessione gratuita con applicazione della relativa disciplina Iva. Ma per approfondire la questione non basta un interpello in quanto implica un’accurata valutazione di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano  le condizioni concrete che definiscono una cessione a titolo gratuito. È in estrema sintesi quanto chiarisce la risposta n. 182 del 31 gennaio 2023.

La società istante produce e vende farmaci. Per promuovere un nuovo medicinale, in attesa dell’autorizzazione al riconoscimento della sua rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, intende cederlo ai propri clienti al prezzo simbolico, stabilito per contratto, di un euro, fatturandolo il prodotto per tale valore e operando la rivalsa ai fini Iva nei confronti degli acquirenti. La società, a sua volta, usufruirebbe del diritto alla detrazione dell’imposta sul costo del bene. In tal caso la cessione sarebbe soggetta all’aliquota ridotta del 10 per cento.
In alternativa, propone l’istante, il trattamento Iva potrebbe essere equiparato a quello dei campioni gratuiti e, quindi, senza Iva, con annotazione della vendita nel registro dei campioni gratuiti e contestuale detrazione dell’imposta assolta a monte sul costo del bene.

L’azienda fa presente che non vuole omaggiare i suoi clienti, per lo più medici e strutture sanitarie pubbliche e private, ma vendere il farmaco, per un periodo limitato, a un prezzo notevolmente inferiore al suo valore reale per avviare una campagna finalizzata a migliore la conoscenza e la diffusione del medicinale stesso.

L’Agenzia esclude che l’operazione descritta possa configurarsi come “cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati” (articolo 2, comma 3, lettera d), decreto Iva).
Va trattata, quindi, come un’operazione a titolo oneroso o gratuito.

La risposta, come premessa, fa riferimento ad alcuni principi definiti dalla Corte di cassazione. In particolare ricorda che per i giudici di legittimità, il “prezzo simbolico” si distingue dal “prezzo irrisorio”. Il primo, in quanto privo di ogni valore ai fini dell’operazione, rende nulla la compravendita per mancanza del requisito essenziale, l’altro, invece, in quanto provvisto di un valore, anche se molto più basso rispetto al mercato, non incide sulla validità del contratto. Il prezzo “simbolico”, stabilito dalle parti, in pratica, potrebbe configurarsi anche come “inesistente”. Di conseguenza si realizzerebbe un difetto rispetto alla regolare formazione di un contratto di vendita.

Sempre la Cassazione ha anche chiarito che “non solo un corrispettivo irrisorio, ma anche simbolico o addirittura del tutto assente, potrebbe giustificare, dunque, l’attribuzione patrimoniale, al più connotandola come gratuita, laddove dalla sproporzione, voluta dalle parti, consegua la realizzazione di un interesse giuridico meritevole di tutela”.
È su quest’ultimo intervento, che si fonda, principalmente, la soluzione della richiesta di chiarimenti.
L’istante intende commercializzare temporaneamente il prodotto da immettere sul mercato al prezzo simbolico di un euro senza chiedere alcun feedback da parte dei clienti. È possibile, quindi, osserva l’Agenzia, che si tratti, in sostanza, di una cessione a titolo gratuito in conformità ai principi giurisdizionali sopra riportati. Ma non è detto.
L’accertamento di tale eventualità richiede, infatti, un’accurata valutazione di più fattori non appurabili in sede di interpello. Dovrebbe, tra l’altro, essere svolta un’attenta indagine sui fini dell’operazione riguardo agli interessi concretamente perseguiti dalle parti.

In definitiva, l’esame potrebbe portare l’Amministrazione finanziaria e considerare la cessione sostanzialmente gratuita con conseguente applicazione del relativo regime Iva, tuttavia, benché la base imponibile Iva derivi dai corrispettivi liberamente pattuiti dalle parti, non è escluso che la congruità del prezzo possa, comunque, formare oggetto di valutazione in sede di accertamento da parte del Fisco e di una riqualificazione dell’operazione alla luce delle caratteristiche dello specifico assetto degli interessi.

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