18 Gennaio 2023
Gli indennizzi percepiti dopo anni dalla calamità entrano nel reddito
Il contributo ricevuto dalla Regione, percepito in un periodo d’imposta successivo a quello dell’evento calamitoso, che ha danneggiato impianti, magazzini e uffici di una società, in mancanza di una norma che ne disponga l’esenzione o la non concorrenza a reddito, rileva ai fini della determinazione della base imponibile Ires e Irap per l’intero importo. La società, però, potrà fruire della rateizzazione, qualora ricorrano tutti presupposti previsti dal Tuir (articolo 86, comma 4).
È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 80 del 18 gennaio 2023, nella quale non concorda con la soluzione prospettata dall’istante, che ritiene di non essere tenuto a tassare la somma ricevuta. In breve, nell’interpello, la società fa presente che, nel 2015, il proprio stabilimento produttivo è stato gravemente danneggiato da un’esondazione del fiume attiguo. Per tale motivo ha beneficiato di un contributo della Regione, iscritto nel bilancio d’esercizio 2021, in quanto in tale periodo sarebbe maturata “’la ragionevole certezza della sua percezione”. Come anticipato, chiede di sapere se lo stesso debba o meno concorrere alla determinazione del reddito del periodo d’imposta 2021 ai fini delle imposte dirette e dell’Irap.
Con il Tuir alla mano, l’amministrazione, sul punto, ricorda che se le indennità risarcitorie, correlate alla perdita o al danneggiamento di beni strumentali o patrimoniali in genere, vengono conseguite nello stesso periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento dannoso, le stesse danno luogo, rispettivamente, a una plusvalenza o a una minusvalenza, a seconda che il relativo importo sia superiore o inferiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto del bene danneggiato (articoli 86, comma 1, lettera b), e 101, comma 1, del Tuir). Se il bene è posseduto da almeno tre anni, al momento della perdita o danneggiamento, l’eventuale plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata o, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (articolo 86, comma 4).
Quando, invece, come nel caso in esame, le indennità risarcitorie vengano percepite in un periodo successivo, se “… conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l’eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4…” (articolo 88, comma 2, del Tuir).
Pertanto, anche alle indennità conseguite in un momento successivo a quello dell’evento calamitoso, si applica lo stesso trattamento fiscale. Cioè, anche in questi casi è riconosciuta la possibilità di rateizzare la differenza tra l’indennità percepita e il costo fiscalmente riconosciuto del bene perduto o danneggiato.
Se il costo fiscalmente riconosciuto dei beni danneggiati è pari a zero, l’intera indennità concorrerà alla formazione del reddito e la società potrà avvalersi della rateizzazione, in presenza di tutti i presupposti previsti dal comma 4 dell’articolo 86 del Tuir.
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