17 Gennaio 2023
Gruppo Iva e investimenti “4.0”, sono i temi di due principi di diritto
Anche se la holding non partecipa alle attività di business del Gruppo Iva ciò non esclude la sussistenza del vincolo economico. È quanto precisa, tra l’altro, il principio di diritto n. 3/2023. Il principio di diritto n. 4/2023 si sofferma, invece, sulle modalità di individuazione del momento di effettuazione dell’investimento ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
Principio di diritto n. 3 del 17 gennaio 2023
Con il principio di diritto n. 3/2023, l’Agenzia delle entrate delinea alcuni requisiti soggettivi per la partecipazione al Gruppo Iva.
In particolare, riguardo alla verifica del vincolo economico con riferimento alle holding, il documento di prassi precisa che la circostanza che detti organismi, per loro natura, collocandosi ai vertici del Gruppo, non svolgano funzioni “attive” e “operative” nelle attività di business svolte dalle altre società della compagine non è di per sé sufficiente a escludere la sussistenza del vincolo economico secondo le previsione dell’articolo 70-ter del decreto Iva.
Va infatti valutato il particolare ruolo che le holding rivestono all’apice della catena di controllo e alla conseguente interdipendenza economica e funzionale tra queste e le società del Gruppo.
Il fatto che non prendano parte alla specifica attività di business delle controllate non esclude automaticamente l’integrazione del vincolo economico, che va stabilito in relazione al particolare ruolo che rivestono, da un punto di vista strategico, stando ai vertici del Gruppo.
Il secondo chiarimento riguarda il rapporto controllante/controllata ai fini della verifica del perimetro soggettivo del Gruppo.
L’assenza del vincolo organizzativo (articolo 70-ter, comma 3, decreto Iva) nei confronti della controllante (e quindi la sua mancata partecipazione al costituendo Gruppo Iva) non esclude, ai fini della valutazione del perimetro complessivo del Gruppo, il vincolo finanziario (articolo 70-ter, comma 1) nei confronti della controllata. Quest’ultima, quindi, in virtù della presunzione introdotta dal legislatore, partecipa alla compagine, fermo restando che la sussistenza di ciascuno dei tre vincoli (quindi anche di quelli economico e organizzativo) è requisito sostanziale per la sua partecipazione al Gruppo.
In particolare, in virtù della sussistenza del vincolo finanziario (da cui nasce presuntivamente anche il vincolo economico ed organizzativo), la controllata rientra nel perimetro del Gruppo, pur essendo la controllante esclusa dal perimetro del Gruppo, dimostrata nei suoi confronti l’insussistenza del vincolo organizzativo (lo stesso vale anche in caso di insussistenza di vincolo economico).
Principio di diritto n. 4 del 17 gennaio 2023
Argomento del secondo principio di diritto è il momento di effettuazione dell’investimento ai fini del credito d’imposta per investimenti “4.0” in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi 1051–1063, legge n. 178/2020).
In particolare, l’Agenzia delle entrate richiama i chiarimenti forniti con le circolari n. 4/ 2017 e n. 9/2021 relativi alle ipotesi in cui i contratti prevedono che la prestazione del venditore non si esaurisca con il semplice trasferimento del bene mobile compravenduto, ma comprenda anche tutta una serie di ulteriori attività, come il trasporto, l’assemblaggio, l’installazione, eccetera. Al riguardo il documento di prassi ribadisce che il momento di effettuazione dell’investimento va individuato alla luce degli elementi che caratterizzano il caso specifico secondo le regole previste dall’articolo 109 del Tuir.
Tuttavia, l’analisi dei singoli elementi che definiscono la singola vicenda sconfina dal perimetro applicativo dell’interpello, il cui fine è fornire chiarimenti interpretativi di carattere generale riferibili alle norme tributarie richiamate e alla loro applicazione con riferimento al caso concreto, così da orientare il comportamento del contribuente nell’ipotesi specifica, ma non si traduce in un accertamento “di fatto” del momento di effettuazione dell’investimento, attraverso l’accertamento del momento traslativo o costitutivo della proprietà e/o del diritto reale e dell’incidenza dell’adempimento delle “ulteriori prestazioni” secondo la volontà contrattuale.
Spetta dunque al contribuente valutare i singoli contratti al fine di individuare, nel quadro dei principi richiamati, la disciplina agevolativa applicabile al singolo investimento.
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