12 Ottobre 2022
Contributo per il “caro bollette”: chi e quanto si paga in caso fusione?
Con la risposta n. 500 del 12 ottobre 2022, l’Agenzia delle entrate chiarisce che obbligata al versamento del contributo una tantum a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi è l’incorporante, ossia il soggetto giuridico che subentra nelle posizioni soggettive facenti capo all’incorporata. Il contributo è stabilito nella misura del 25% dell’incremento e si applica se l’incremento stesso è superiore al 10% e ad euro 5 milioni.
Una società è il soggetto giuridico risultante dall’operazione straordinaria di fusione per incorporazione a cui hanno partecipato la stessa interpellante, nella veste di incorporante, ed un’altra compagine, nella veste di incorporata. La società interpellante, in particolare, per effetto dell’operazione di aggregazione aziendale con efficacia a partire dal 1° gennaio 2022, è subentrata in tutti i diritti ed obblighi facenti capo alla società incorporata.
Entrambi i soggetti societari coinvolti nell’operazione straordinaria di ristrutturazione aziendale esercitavano l’attività di rivendita di gas naturale, energia elettrica e teleriscaldamento e, conseguentemente, tutte e due le società (incorporata ed incorporante), per la tipologia di attività svolta nel territorio dello Stato italiano, sarebbero, in linea di principio, al ricorrere degli altri presupposti normativamente previsti, soggette all’obbligo di pagamento del contributo straordinario introdotto dall’articolo 37 Dl n. 21/2022 (decreto “Ucraina”).
Ciò posto, la società incorporante, rilevato di non aver reperito specifici riferimenti normativi aventi ad oggetto la determinazione del contributo straordinario in questione in ipotesi di aggregazione aziendale, chiede chiarimenti in proposito.
L’Agenzia premette che l’articolo 2504-bis, primo comma del codice civile prevede che “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.
Quindi, nel caso in esame, la fusione (per incorporazione) tra le due società comporta di fatto il subentro della società incorporante (istante) nelle posizioni soggettive (attive e passive) facenti capo alla società incorporata a partire dalla data di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria, che, nel caso di specie, è il 1° gennaio 2022.
Ciò posto, l’articolo 37 Dl n. 21/2022, al fine di contenere per le imprese ed i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, ha previsto, per l’anno 2022, l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi. Il predetto contributo è dovuto sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive Iva, risultanti dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe), del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Detto contributo straordinario è stabilito nella misura del 25% dell’anzidetto incremento e si applica se l’incremento stesso è superiore al 10% e a euro 5milioni (cfr. anche Faq del 20 giugno 2022, risoluzione n. 29/2022, circolari nn. 22 e 25/2022, risposta n. 420/2022).
In particolare, con la circolare 22/2022 è stato precisato che se il soggetto tenuto al versamento del contributo ha iniziato l’attività nel corso del primo periodo di riferimento (1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021), ad esempio il 1° gennaio 2021, ai fini del calcolo del prelievo una tantum, è necessario confrontare dati omogenei, prendendo come termini di confronto i dati desumibili dalle Lipe riferibili al periodo 1° gennaio 2021 – 30 aprile 2021 e raffrontarli con i dati relativi al periodo 1° gennaio 2022 – 30 aprile 2022.
In sostanza, nell’ipotesi di società neocostituite, ai fini della determinazione dell’incremento del saldo tra operazione attive e passive Iva indicati nelle Lipe, è opportuno operare un raffronto tra dati riferiti a periodi di comparazione di durata omogenea.
Quindi, nel caso oggetto di attenzione, il soggetto su cui ricade l’obbligo di versamento del contributo una tantum contro il caro bollette è la società incorporante, soggetto giuridico che, a partire dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di fusione per incorporazione (1° gennaio 2022), subentra nelle posizioni soggettive (attive e passive) facenti capo all’incorporata, ivi comprese quelle rilevanti ai fini Iva e, più in particolare, quelle che assumono rilievo, come sopra evidenziato, ai fini della determinazione della base imponibile del contributo in esame.
In definitiva, spiega l’Agenzia, per la quantificazione di quest’ultimo, rileverà l’incremento del saldo aggregato tra le operazioni attive e passive Iva, risultanti dalle Lipe, delle due società partecipanti alla fusione, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo aggregato tra le operazioni attive e passive Iva, riportati nelle Lipe, riferito al periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
In altri termini, ai fini del conteggio della variazione del saldo aggregato tra le operazioni attive e passive Iva riferito ai due periodi di comparazione, tenendo conto del fatto che l’operazione di fusione in questione produce i suoi effetti dal 1°gennaio 2022, sarà necessario quantificare:
– il saldo tra l’ammontare complessivo delle operazioni attive e passive Iva, emergenti dalle Lipe presentate dalle due società per il periodo dal 1° ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (periodo ante fusione), a cui andrà sommato il saldo delle operazioni attive e passive Iva risultanti dalle Lipe, presentate dalla società incorporante, riferibili al periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (post fusione)
– il saldo tra l’ammontare complessivo delle operazioni attive e delle operazioni passive Iva, risultanti dalle Lipe, presentate da entrambe le due società riferite al secondo periodo di confronto ovvero dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 (periodo ante fusione).
Ebbene, qualora dal confronto tra i due saldi aggregati, come sopra individuati, riferibili ai due periodi di comparazione (omogenei i termini di durata) emerga uno scostamento pari o superiore al 10% e di ammontare superiore a 5 milioni di euro, la società incorporante dovrà calcolare il contributo dovuto ed effettuare il versamento, secondo i chiarimenti forniti con i documenti di prassi sopra richiamati.
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