Normativa e prassi

29 Settembre 2022

Rivalutazione e riallineamento, pronte le modalità di revoca

L’Agenzia dà attuazione a quanto previsto dal comma 624 dell’unico articolo della legge di bilancio per il 2022, in base al quale, chi ha scelto di avvalersi delle opportunità offerte dal Dl “Agosto” in materia di rivalutazione dei beni d’impresa, di riallineamento dei valori fiscali e di affrancamento, “mitigate” dall’ultimo Bilancio, ora può rinunciarvi, anche in parte. Con un provvedimento del 29 settembre 2022, detta le regole.

Ricordiamo che l’articolo 110 del Dl n. 104/2020 (decreto “Agosto”), aveva introdotto una importante e vantaggiosa opportunità per le imprese di rivalutare i propri beni, con conseguente miglioramento del rating bancario e accrescimento delle possibilità di accedere più agevolmente e favorevolmente a un prestito o a un finanziamento. In poche parole consentiva alle imprese di effettuare l’operazione a costo zero, ottenendo una rivalutazione con rilevanza esclusivamente civilistica e contabile, ovvero pagare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap estremamente light, con aliquota ridotta al 3% (ben inferiore a quella applicata in precedenti analoghe circostanze, ossia 10% per i beni non ammortizzabili e 12% per quelli ammortizzabili), acquisendo in tal modo anche il riconoscimento fiscale dei maggiori valori. Questi venivano, inoltre, riconosciuti ai fini fiscali a partire dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione era stata eseguita, con possibilità, quindi, di determinare le quote di ammortamento sui valori rivalutati già dall’esercizio 2021, nell’ambito della dichiarazione modello Redditi 2022.

L’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi da 622 a 624) ha, invece posto dei limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del maggior valore attribuito alle attività immateriali, stabilendo che la deduzione avvenga, per ciascun periodo d’imposta, nella misura di un cinquantesimo. Ugualmente, in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, di eliminazione dal complesso produttivo, l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo come rideterminato, in quote costanti per il rimanente periodo di ammortamento, considerando sempre la suddivisione in cinquantesimi. È concessa la possibilità di avvalersi dell’ordinario ammortamento per diciottesimi pagando, però, un’imposta sostitutiva nella misura prevista per i conferimenti d’azienda (12% sulla parte dei maggiori valori fino a 5 milioni di euro, 14% sulla parte dei maggiori valori eccedente i 5 milioni e fino a 10 milioni, 16% sulla parte eccedente i 10 milioni), al netto dell’imposta sostitutiva del 3% già versata per il riallineamento; l’importo deve essere pagato in due rate di pari ammontare, la prima entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine per il saldo del periodo d’imposta successivo. Le novità, in deroga allo Statuto del contribuente che sancisce l’irretroattività delle disposizioni tributarie, hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti, quindi dal 2021.

Chi, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, ha già versato le imposte sostitutive per quelle operazioni, può revocare la scelta, secondo le modalità stabilite dal provvedimento odierno. In ogni caso, le somme pagate potranno essere chieste a rimborso o compensate tramite modello F24.

Nel provvedimento è stabilito, tra l’altro, che la revoca deve essere esercitata entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta in relazione al quale l’opzione per i regimi di cui all’articolo 110 è stata esercitata. La dichiarazione cambia a seconda del regime da cui l’interessato vuole fuoriuscire.

La facoltà di revoca dei regimi in argomento, infine, è riconosciuta anche a coloro che, alla data di pubblicazione del provvedimento, abbiano perfezionato la relativa opzione, in tutto o in parte, pur possedendo i requisiti per aderire alla rivalutazione per i settori alberghiero e termale.

Rivalutazione e riallineamento, pronte le modalità di revoca

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